Ottemperanza carta docente: commissario ad acta per il Ministero (TAR Liguria n. 225 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza promosso dal docente precario per l’esecuzione della sentenza che ha riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, l’Amministrazione, pur costituitasi, che non contesti l’avvenuto adempimento, non assolve all’onere della prova ex art. 2697 cod. civ. e l’actio iudicati deve essere accolta. Il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997, deve ritenersi decorso con la notifica della decisione presso la sede reale dell’Amministrazione. In caso di perdurante inadempienza, il giudice nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva.
Il Fatto
I ricorrenti, insegnanti non di ruolo con contratti a tempo determinato, chiedevano l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 9.1.2024, n. 18, passata in giudicato, che aveva accertato il loro diritto a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per diversi anni scolastici, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al rilascio della carta e all’erogazione delle somme dovute.
Avendo notificato la decisione presso la sede reale dell’Amministrazione in data 22 gennaio 2024, i ricorrenti agivano per l’ottemperanza, deducendo l’inadempimento dell’Amministrazione scolastica.
La Motivazione della Corte
Il TAR Liguria ha verificato il decorso del termine dilatorio di grazia di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997, essendo la decisione stata notificata in data 22 gennaio 2024. La pronunzia ottemperanda, infatti, è stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione, non già presso l’Avvocatura dello Stato, rendendo applicabile il termine maggiorato.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che il Ministero, pur costituitosi in giudizio, non ha svolto alcuna contestazione, non assolvendo all’onere della prova dell’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo azionato, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.. Tale circostanza ha determinato il riconoscimento della fondatezza dell’actio iudicati.
Il Tribunale ha quindi ordinato all’Amministrazione il compimento degli atti giuridici e materiali necessari per dare esecuzione al giudicato, rilasciando la carta del docente e accreditando le somme, con gli accessori, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di perdurante inadempienza, è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero, che dovrà provvedere in via sostitutiva entro trenta giorni.
Le spese di lite sono state poste a carico della soccombente, liquidate forfettariamente in considerazione della natura seriale della controversia e della riconosciuta assimilazione del giudizio di ottemperanza alle procedure esecutive, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.