Ottemperanza per accredito carta docente: il termine di 120 giorni decorre dalla notifica del titolo esecutivo, non dalla spedizione in forma esecutiva (TAR Lombardia n. 3027 del 09.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 per l’instaurazione del giudizio di ottemperanza decorre dalla notifica del titolo esecutivo, ovvero dalla sentenza dotata di attestazione di conformità ai sensi dell’art. 475 c.p.c., e non dalla spedizione in forma esecutiva, requisito non più necessario dopo le modifiche introdotte dalla c.d. Legge Cartabia. L’accertamento dell’inottemperanza dell’amministrazione al giudicato comporta la condanna all’esecuzione integrale entro il termine assegnato e la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Il Fatto

Il giudice ordinario, con sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere al lavoratore il diritto all’accredito sulla carta del docente dell’importo di euro 500 annui per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. La sentenza, prodotta in copia informatica dotata di asseverazione di conformità all’originale e notificata al Ministero, era passata in giudicato.

L’amministrazione non aveva provveduto all’esecuzione della parte di giudicato relativa all’accredito della somma. Il lavoratore proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, lamentando l’inadempimento dell’amministrazione. Il Ministero si costituiva in giudizio con memoria di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, ritenendo decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 dopo la notifica della sentenza a valere quale titolo esecutivo e prima della proposizione del ricorso.

La questione interpretativa verteva sulla distinzione tra titolo esecutivo e spedizione in forma esecutiva. Secondo il collegio, il titolo esecutivo va inteso come l’atto che, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile realizzabile coattivamente. La spedizione in forma esecutiva, invece, costituiva requisito necessario per portare a esecuzione le sentenze secondo il rito civile, ma dopo le modifiche della c.d. Legge Cartabia all’art. 475 c.p.c. non è più necessaria.

La formulazione dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 non pone alcun problema di compatibilità con l’attuale previsione dell’art. 475 c.p.c.: il termine di 120 giorni inizia a decorrere dalla notifica del titolo esecutivo, ossia dalla sentenza dotata di attestazione di conformità, presso la sede del debitore. Il collegio ha richiamato, in termini, Cons. Stato, Sez. V, 9 gennaio 2024, n. 309.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato, non essendo stato eseguito il titolo. Il TAR ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per il caso di inutile decorso del termine, è stato sin d’ora nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che provvederà entro i successivi sessanta giorni, senza compenso, trattandosi di attività rientrante nei compiti istituzionali.

Quanto alle spese, l’amministrazione resistente è stata condannata alla rifusione, liquidate in misura contenuta considerando il valore della controversia e la natura stereotipata delle attività difensive, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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