Giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del (TAR Piemonte n. 988 del 02.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’Amministrazione al giudicato del giudice ordinario del lavoro e ordina l’esecuzione entro un termine perentorio. La notificazione del titolo esecutivo e l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni ex art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 integrano i presupposti dell’azione. Il commissario ad acta nominato per la perdurante inerzia può essere un qualunque soggetto pubblico o privato con adeguate competenze e ha facoltà di delega anche a soggetti estranei ai propri rapporti gerarchici e alle proprie attribuzioni, potendo impiegare qualsiasi capitolo di spesa disponibile, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero resistente al pagamento del risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti di lavoro, commisurato a quattro mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR. Il titolo era stato pubblicato e poi notificato, ma l’Amministrazione era rimasta inerte.

Con ricorso per ottemperanza, la ricorrente ha domandato l’ordine di pagamento delle somme liquidate, in capitale e interessi legali, oltre alla nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera costituzione formale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la sussistenza dei presupposti di rito. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, del medesimo decreto, che ha abrogato dal 28.02.2023 la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva. La notificazione è avvenuta a mezzo PEC presso il domicilio reale del Ministero.

Alla data del ricorso era infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 per l’avvio di azioni esecutive in danno dell’Amministrazione, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. L’inadempimento non è stato contestato.

Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni, nominando sin d’ora il commissario ad acta per il caso di protratta inottemperanza, individuato nel Capo del competente Dipartimento ministeriale, con facoltà di delega.

Sul piano dei poteri commissariali, il Collegio ha precisato che l’incarico non incontra il limite delle ordinarie attribuzioni del soggetto nominato, potendo essere conferito a qualunque soggetto pubblico o anche privato con competenze adeguate. La delega può essere disposta anche a favore di dirigenti o funzionari di altro Dipartimento, a prescindere dai rapporti gerarchici, onde evitare che modifiche delle competenze interne aggravino il ritardo. Il commissario potrà impiegare i capitoli di spesa destinati allo scopo o altro capitolo disponibile, e se necessario fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso. Il compenso è assorbito in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza.

Le spese processuali sono poste a carico del Ministero e liquidate con distrazione in favore dei procuratori antistatari, ridotte per l’obiettiva semplicità e la marcata serialità dell’attività difensiva. Il Collegio ha infine rilevato il carattere non isolato dell’inerzia, disponendo la trasmissione di copia della pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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