Congedo straordinario: il limite biennale è per ciascun disabile, non per il lavoratore (TAR Sardegna n. 20 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il limite di durata complessiva di due anni del congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5-bis, del d.lgs. n. 151/2001 va riferito a ciascuna persona portatrice di handicap in situazione di gravità, e non al singolo lavoratore, non potendo il beneficiario dell’assistenza essere lasciato privo della tutela solo perché un altro familiare ha già fruito del beneficio. Il destinatario della tutela è la persona disabile, non il nucleo familiare o il lavoratore onerato dell’assistenza. Tale interpretazione, conforme agli artt. 2, 3 e 32 Cost., prevale su quella che applica il tetto biennale nell’arco della vita lavorativa del richiedente.
Il Fatto
Un 1° Graduato in servizio permanente effettivo chiedeva di fruire del congedo straordinario per l’assistenza alla suocera, affetta da disabilità in situazione di gravità. L’Amministrazione militare respingeva l’istanza, rilevando che il militare aveva già usufruito del periodo massimo di due anni di congedo nell’arco della vita lavorativa, e confermava il diniego all’esito del riesame.
Il ricorrente impugnava i provvedimenti deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 42, commi 5 e 5-bis, del d.lgs. n. 151/2001, contestando l’interpretazione che svuota di significato la locuzione “per ciascuna persona portatrice di handicap” e che contrasta con la finalità solidaristica della norma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, in sede di sommaria delibazione cautelare, ha ritenuto l’istanza meritevole di accoglimento. La ratio dell’istituto è quella di tutelare la persona disabile garantendole assistenza nel proprio nucleo familiare, e la norma stabilisce espressamente che il congedo non possa superare i due anni “per ciascuna persona portatrice di handicap”.
Il TAR ha dichiarato di preferire, rispetto all’orientamento richiamato dall’Amministrazione (Consiglio di Stato, sentenza n. 7960 del 10 ottobre 2025), l’indirizzo della Corte di Cassazione, secondo cui il limite biennale va riferito a ciascun familiare disabile che versi nella prevista situazione di bisogno. Le pronunce citate (Cass. Civ., n. 11031/2017 e n. 26605/2020) hanno infatti escluso che, esaurito il periodo di due anni, il genitore non abbia più diritto ad altro congedo anche nell’ipotesi in cui abbia un altro figlio da assistere.
Tale interpretazione risulta maggiormente allineata agli artt. 2, 3 e 32 Cost.: l’agevolazione mira ad evitare che il disabile resti privo di assistenza, restando compromessa la sua tutela psico-fisica. Il Collegio richiama la sentenza Corte Cost. n. 19 del 2009, la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e la classificazione OMS del 1999, oltre alla giurisprudenza di primo grado conforme (TAR Puglia, Bari, Sez. I, n. 772 del 2024).
L’opposta interpretazione condurrebbe a risultati incompatibili con la ratio dell’istituto, lasciando priva di assistenza la persona disabile solo perché nello stesso ambito familiare un altro soggetto ha già necessitato delle medesime cure. Il TAR ha pertanto disposto il riesame da parte dell’Amministrazione entro trenta giorni, fissando l’udienza di merito e compensando le spese per le oscillazioni giurisprudenziali.
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Nota della Redazione
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