Carta elettronica del docente: ottemperanza, commissario ad acta e astreinte (TAR Campania n. 1689 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza prevista dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente di ottenere l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di conseguire l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al caso deciso. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato e, in caso di perdurante inerzia, nomina il commissario ad acta. L’astreinte di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. assolve funzione compulsiva e di garanzia dell’effettività della tutela; essa va commisurata agli interessi legali sul dovuto, con dies a quo dal sessantesimo giorno dalla notificazione della sentenza e tetto massimo del 10% dell’importo del giudicato.
Il Fatto
La ricorrente agisce in ottemperanza per conseguire l’attuazione della sentenza del giudice del lavoro indicata in epigrafe. Il titolo accerta il diritto della lavoratrice, in relazione ai contratti a tempo determinato, di usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, legge n. 107/2015, per tre annualità, con condanna del Ministero all’erogazione di un buono elettronico di complessivi € 1.500,00 e al pagamento delle spese.
L’amministrazione non propone impugnazione e il provvedimento passa in giudicato, come da certificazione in atti. Il titolo è notificato il 26 novembre 2023, ai fini dell’esecuzione, con conseguente decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni. Il Ministero si costituisce con atto di stile. Alla camera di consiglio del 10 marzo 2026 il ricorso è trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto la ricevibilità dell’azione. L’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. ammette l’ottemperanza per le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, onde ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato. Sono rispettati tanto il termine dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., quanto quelli degli artt. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm.
Il giudice verifica poi il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. La sentenza risulta passata in giudicato. Poiché non è allegata prova dell’adempimento, il Collegio dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con deposito della prova mediante documentazione conforme alle disposizioni sul p.a.t..
In accoglimento della domanda, il Collegio nomina sin da ora quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici presso il Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, il quale, decorso infruttuosamente il termine, pone in essere gli atti necessari all’esecuzione del giudicato entro ulteriori 60 giorni. Il commissario provvede all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, all’impegno, alla liquidazione e al pagamento; l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma, il Collegio applica l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. L’astreinte è calcolata nella misura degli interessi legali su quanto risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli dovuti ex lege. Si assumono tre criteri: quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza; quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo, non perdendo l’amministrazione il proprio potere di provvedere in situazione di esercizio concorrente con il commissario (Adunanza Plenaria n. 8/2021); quale limite massimo il 10% dell’importo dovuto, per evitare che la misura divenga fonte di sproporzionata locupletazione del privato (Adunanza Plenaria n. 7/2019). Alla liquidazione della penale provvede il commissario nominato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in misura ridotta del 50%, trattandosi di ricorso di natura seriale, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario (Cons. Stato, Sez. VII, n. 5859/2025). Il ricorso è pertanto accolto nei termini indicati.
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Nota della Redazione
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