Riedizione del potere e partecipazione alla conferenza di servizi: il principio del contrarius actus (TAR Lombardia n. 3307 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La riedizione del potere amministrativo conseguente all’annullamento giurisdizionale di un provvedimento deve inverarsi secondo la medesima scansione procedimentale del provvedimento caducato, con la partecipazione dei medesimi soggetti già coinvolti, in ossequio al principio del contrarius actus. L’amministrazione non può degradare la posizione di un ente partecipante da quella di soggetto abilitato a esprimere un espresso parere a quella di mero “uditore”, dovendo il riesercizio del potere garantirne l’apporto collaborativo e il contraddittorio. La riedizione del potere soggiacere, in base al principio del tempus regit actum, al quadro normativo e fattuale esistente al momento del riesercizio: le sopravvenienze di fatto e di diritto — quali l’adozione di nuovi strumenti urbanistici e le modifiche normative — concretano elementi decisivi di cui l’amministrazione deve obbligatoriamente tenere conto nel nuovo processo decisionale.
Il Fatto
Il Comune di Inzago impugnava il provvedimento n. 1007 dell’8.2.2023 con cui la Città Metropolitana di Milano aveva riemesso l’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di un impianto di biodigestione anaerobica per la produzione di biometano, in seguito all’annullamento della precedente autorizzazione disposto dal TAR con sentenza del 26 luglio 2022.
Nel primo procedimento il Comune aveva partecipato alla conferenza di servizi esprimendo parere negativo; nella nuova conferenza, convocata per il riesercizio del potere, era stato invece coinvolto nella sola qualità di “uditore”. Il ricorrente deduceva, tra l’altro, la violazione delle regole procedimentali e la mancata considerazione delle sopravvenienze di fatto e di diritto maturate nelle more, tra cui l’adozione del nuovo PGT del Comune di Masate e le modifiche normative.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, riservando positivo scrutinio al secondo e al quarto motivo, assorbite le restanti censure. Quanto al secondo mezzo, il Collegio ha rilevato che la conferenza di servizi del primo procedimento aveva visto la partecipazione “optimo iure” del Comune di Inzago, che si era espresso con un espresso parere negativo. La riedizione del potere, conseguente alla caducazione giurisdizionale del provvedimento e del procedimento ad esso prodromico, avrebbe dovuto inverarsi secondo la medesima scansione procedimentale e con la partecipazione dei medesimi soggetti. La degradazione del Comune a mero “uditore”, deprivandolo della prerogativa di manifestare giudizio e volontà, viola il principio del contrarius actus, che esige l’analogo dispiegarsi della stessa sequenza procedimentale espletata ab origine.
Il Collegio ha inoltre escluso che potesse configurarsi un mero atto confermativo: la necessità di riaprire il procedimento “pleno iure” imponeva all’amministrazione di acquisire l’apporto collaborativo e di consentire il contraddittorio a tutte le amministrazioni già coinvolte, in ossequio al principio della massima acquisizione degli interessi al procedimento.
Quanto al quarto mezzo, il TAR ha ritenuto illegittima la mancata considerazione delle sopravvenienze di fatto e di diritto maturate medio tempore tra il primo procedimento e la riedizione del potere. In base al principio del tempus regit actum, la sequenza procedimentale e le determinazioni provvedimentali sono governate dalla cornice fattuale e giuridica esistente nel momento del loro dispiegarsi: l’adozione del nuovo PGT e le sopravvenienze normative, già concretatesi al momento della riapertura del procedimento, avrebbero dovuto entrare nel nuovo processo decisionale e avrebbero potuto orientare diversamente l’azione amministrativa.
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Nota della Redazione
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