Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla parte ricorrente (TAR Puglia n. 427 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di essere venuto meno l’interesse alla decisione della causa, resa ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm., comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. L’improcedibilità consegue all’accertamento dell’inesistenza, al momento della decisione, di un interesse attuale e concreto alla definizione del giudizio. Nell’ipotesi di mancata costituzione dell’amministrazione intimata, non sussistono i presupposti per una condanna alle spese di lite, che pertanto restano integralmente compensate.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato, nei limiti del proprio interesse, il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Galatone in data 24.11.2020. L’amministrazione comunale non si era costituita in giudizio. In data 4.2.2026, la società ricorrente ha depositato un’istanza con cui ha dichiarato che era venuto meno l’interesse alla decisione della causa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della dichiarazione della parte ricorrente e ha ravvisato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio. Tale circostanza è idonea a determinare l’improcedibilità del ricorso, poiché la sopravvenuta mancanza dell’interesse alla decisione rende il giudizio privo del suo presupposto funzionale.
La declaratoria di improcedibilità costituisce una pronuncia di rito, che prescinde dall’esame del merito della controversia. Il venir meno dell’interesse alla decisione, dichiarato dalla stessa parte ricorrente, comporta l’inerenza della controversia e l’impossibilità di pervenire a una decisione di merito.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha rilevato che, a fronte della mancata costituzione dell’amministrazione intimata, non può essere disposta alcuna condanna. La pronuncia di nulla spese consegue all’assenza di una controparte processuale costituita, non essendo configurabile un’attività difensiva meritevole di ristoro. La sentenza è stata pertanto integralmente pubblicata e dichiarata esecutiva.
Nota della Redazione
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