Permesso di soggiorno per ricerca e obbligo di valutare la proroga (TAR Toscana n. 11 del 05.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il permesso di soggiorno per attività di ricerca, disciplinato dall’art. 27 ter d.lgs. n. 286/1998, presuppone un programma di ricerca di durata superiore a tre mesi. La Questura che si limiti a rilevare la durata originaria del visto, senza considerare la proroga del rapporto di ricerca intervenuta nelle more, adotta un provvedimento affetto da difetto di istruttoria e di motivazione. La dichiarazione di improcedibilità dell’istanza è illegittima quando l’Amministrazione ometta di valutare la sussistenza dei presupposti per il rilascio del titolo. L’omessa comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10 bis legge n. 241/1990 non è giustificata dal richiamo all’art. 21 octies legge n. 241/1990 e viola i diritti partecipativi del richiedente. Sono invece sottratte al vaglio del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm., le censure relative a valutazioni che l’Amministrazione non ha ancora compiuto.

Il Fatto

Il ricorrente, dottore di ricerca, entrava regolarmente in Italia con visto per motivi di ricerca, su invito di un dipartimento universitario, per un programma inizialmente bimestrale. L’attività era poi prorogata fino alla fine di febbraio 2024. Prima della scadenza del visto d’ingresso, il ricorrente presentava istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di ricerca allegando la documentazione della proroga.

Dopo la conclusione del tirocinio, il ricorrente iniziava a lavorare nel settore della ristorazione con contratti a tempo determinato, l’ultimo dei quali trasformato a tempo indeterminato. Convocato dalla Questura, riceveva la notifica del provvedimento con cui l’istanza era dichiarata improcedibile, sul presupposto della non rinnovabilità del visto di tipo C e della necessità di un visto di tipo D con vidimazione del Mod. 209. Il ricorrente impugnava il diniego, previa sospensione cautelare, accolta con ordinanza n. 238/2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la disciplina del permesso di soggiorno per ricerca richiamando l’art. 27 ter d.lgs. n. 286/1998, che consente l’ingresso e il soggiorno per periodi superiori a tre mesi in favore di stranieri in possesso di titolo di dottorato, previa convenzione di accoglienza con l’istituto di ricerca e nulla osta dello Sportello Unico.

Nella specie, il ricorrente era entrato in Italia per un’attività di ricerca originariamente bimestrale e, dunque, non rientrava inizialmente nell’ambito applicativo della norma. Tuttavia, per effetto della successiva proroga del rapporto con l’Università, l’attività si protraeva ben oltre il trimestre: l’Amministrazione avrebbe dovuto quindi valutare l’istanza alla luce dell’art. 27 ter.

La Questura, invece, ometteva ogni considerazione sui presupposti per il rilascio del titolo, con conseguente illegittimità dell’atto per difetto di istruttoria e di motivazione. Il Collegio rileva inoltre che l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10 bis legge n. 241/1990 ha escluso il confronto procedimentale che avrebbe potuto impedire l’adozione di un atto illegittimo, violando i diritti partecipativi del ricorrente. Sono pertanto fondati i primi due motivi.

È invece destituito di fondamento il motivo sulla conversione del permesso per ricerca in permesso per lavoro: non essendo stato rilasciato il titolo, l’Amministrazione non ha potuto valutarne la convertibilità, trattandosi di attività non ancora espletata e sottratta al vaglio del giudice ai sensi dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm. Per la stessa ragione non sono fondate le censure sulla prevalenza dell’interesse privato e sulla tutela della vita familiare ex art. 8 CEDU.

Il motivo sull’omessa indicazione dell’assoggettamento all’espulsione è assorbito per ragioni di continenza, dovendo l’Amministrazione rideterminarsi sull’istanza. Il ricorso è accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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