Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nelle concessioni demaniali (TAR Toscana n. 505 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente alla decisione rende improcedibile il ricorso e i relativi motivi aggiunti. Quando la parte dichiara di non avere più interesse alla definizione del giudizio, il giudice non può pronunciarsi nel merito, non essendo più attuale l’interesse alla tutela invocata. La dichiarazione di improcedibilità consegue automaticamente all’accertamento di tale sopravvenuta carenza, senza necessità di esaminare le censure prospettate. In assenza di opposizione della controparte, le spese di giudizio possono essere compensate.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di un rapporto concessorio su area demaniale marittima nel Comune di Viareggio, aveva impugnato gli atti con cui l’amministrazione comunale aveva individuato il termine di efficacia delle concessioni demaniali al 31.12.2024, in applicazione dell’art. 3, comma 1, legge n. 118/2022. La ricorrente aveva articolato un ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, prospettando la qualificazione del rapporto come pluriennale a durata indefinita, con istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia e di rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità della normativa nazionale.

In data 26 gennaio 2026 la società ha depositato istanza di declaratoria del sopravvenuto difetto di interesse, dichiarando di non avere più interesse alla decisione del ricorso. La difesa del Comune di Viareggio ha manifestato la non opposizione alla compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la parte ricorrente ha espressamente dichiarato di non avere più interesse alla definizione del giudizio. Tale dichiarazione sopravvenuta priva il ricorso del presupposto dell’interesse ad agire, che deve permanere per tutta la durata del processo.

La sopravvenuta carenza di interesse non consente al giudice di pronunciarsi nel merito delle censure, né sulle questioni di legittimità e di rinvio pregiudiziale prospettate dalla ricorrente. Queste ultime restano assorbite dalla declaratoria di improcedibilità.

Il Collegio dichiara pertanto improcedibili il ricorso e i relativi motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, come da motivazione.

Quanto alle spese di giudizio, in considerazione della non opposizione alla compensazione manifestata dalla difesa del Comune di Viareggio, le spese vengono compensate tra le parti. Il Collegio ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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