Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nelle concessioni demaniali (TAR Toscana n. 504 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente alla decisione del ricorso ne determina l’improcedibilità, anche in relazione ai motivi aggiunti. La dichiarazione proveniente dalla stessa parte ricorrente, che non manifesti più alcun interesse alla definizione del giudizio, priva il ricorso del requisito dell’interesse, ostativo all’esame del merito. In assenza di opposizione della controparte, la compensazione delle spese di lite risponde a un criterio di opportunità, coerentemente con la sopravvenienza che ha reso superfluo il giudizio. Il giudice amministrativo deve quindi limitarsi a dichiarare l’improcedibilità, senza pronunciarsi sulle questioni pregiudiziali e di legittimità prospettate dalle parti.

Il Fatto

La società ricorrente ha agito nei confronti del Comune di Viareggio, dell’Agenzia del Demanio, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’accertamento della qualifica del proprio rapporto concessorio demaniale marittimo e, per il tramite della disapplicazione della normativa nazionale ritenuta incompatibile con il diritto dell’Unione, per la condanna dell’amministrazione al rilascio di nuovi titoli concessori con rinnovo automatico allo scadere di ciascun rapporto.

Con motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato la delibera di Giunta del Comune di Viareggio n. 484 del 23 dicembre 2023 e la successiva determinazione dirigenziale n. 2822 del 29 dicembre 2023, che avevano individuato al 31.12.2024 il termine di efficacia delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell’art. 3, comma 1, legge n. 118/2022. In data 30 dicembre 2025 la società ha chiesto la declaratoria del sopravvenuto difetto di interesse, non avendo più interesse alla decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, in data 30 dicembre 2025, la società ricorrente ha chiesto la declaratoria del sopravvenuto difetto di interesse, dichiarando di non avere più interesse alla decisione del ricorso. Tale sopravvenienza processuale preclude ogni esame del merito delle domande formulate con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti.

Il giudice amministrativo applica il consolidato principio secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso. La pronuncia non investe le questioni di merito, né le prospettate questioni pregiudiziali dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, né le questioni di legittimità costituzionale, che restano assorbite dalla declaratoria di improcedibilità.

Quanto al regime delle spese, il Collegio rileva la non opposizione alla compensazione manifestata dalla difesa del Comune di Viareggio. In considerazione di tale condotta processuale, e in coerenza con la sopravvenienza che ha reso superfluo il giudizio, le spese di giudizio vengono integralmente compensate tra le parti.

Il dispositivo dichiara pertanto improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso e i relativi motivi aggiunti, compensa le spese e ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. La decisione non contiene alcuna statuizione sul merito delle complesse questioni di diritto dell’Unione e di legittimità costituzionale prospettate dalla ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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