Esclusione giudice di pace legittima per motivazione per relationem (TAR Lazio n. 7400 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure per il conferimento di incarichi di magistrato onorario, la delibera di esclusione di un candidato può essere motivata per relationem al parere negativo della Sezione autonoma del Consiglio giudiziario, purché il provvedimento espliciti il profilo decisivo del parere e l’Amministrazione non abbia ostacolato l’accesso all’atto richiamato. La valutazione di idoneità, basata su una scheda valutativa e sui rapporti dei magistrati collaboratori, non richiede la ponderazione del precedente percorso professionale e universitario del candidato, attenendo a capacità specifiche emerse nel tirocinio. L’impugnazione degli atti amministrativi va individuata secondo una visione sostanzialistica, desumendone l’oggetto dall’intero tenore del ricorso, anche in assenza di indicazione epigrafica puntuale della delibera conclusiva.
Il Fatto
Il ricorrente aveva partecipato alla procedura per la copertura di posti presso l’Ufficio del giudice di pace di Roma, risultando ammesso al tirocinio formativo. Con delibera dell’11 ottobre 2023, il CSM lo aveva escluso dalla nomina, condividendo il parere negativo espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario, fondato su criticità relative a tutti i parametri di valutazione.
Il candidato aveva impugnato il parere e gli atti conseguenti, deducendo difetto di motivazione, eccesso di potere e carenza istruttoria, lamentando la genericità delle ragioni dell’esclusione e l’opacità della decisione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha disatteso le eccezioni preliminari del Ministero della Giustizia e del CSM, che ravvisavano la carenza di legittimazione passiva e l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della delibera di esclusione. Secondo un orientamento sostanzialistico, l’oggetto del giudizio va desunto dall’intero tenore dell’atto introduttivo, nel quale la delibera del 16 ottobre 2023 era comunque richiamata e allegata, sicché il gravame risultava rivolto avverso il provvedimento finale di esclusione.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto infondata la censura sul difetto di motivazione. La delibera impugnata non solo richiamava per relationem il parere negativo, ma ne esplicitava il profilo decisivo, ossia il giudizio negativo espresso in ordine a tutti i parametri di valutazione, in conformità all’art. 3, comma 3, della legge n. 241 del 1990. Rilevante è apparso inoltre che il CSM avesse riscontrato l’istanza di accesso del ricorrente, subordinandone l’evasione al pagamento dei diritti, e che il candidato non avesse dato seguito alla richiesta.
La decisione di esclusione è stata poi ritenuta coerente con la scheda valutativa e i rapporti dei magistrati collaboratori, dai quali emergevano criticità relative all’incompletezza del tirocinio, alla modesta partecipazione all’attività decisionale e alla camera di consiglio, nonché alla scarsa puntualità e alle difficoltà nell’argomentazione dei provvedimenti.
Il TAR ha infine escluso la contraddittorietà con il brillante percorso professionale del ricorrente, osservando che la procedura mira a verificare capacità specifiche di assumere decisioni, motivarle e gestire le udienze, non dimostrate nel corso del tirocinio. Il ricorso è stato pertanto rigettato.
Nota della Redazione
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