Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nel giudizio sul concorso universitario (TAR Lazio n. 3027 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, determinata dal conseguimento medio tempore del risultato sostanziale perseguito con il ricorso, rende improcedibile l’impugnazione per difetto sopravvenuto dell’interesse. La declaratoria di improcedibilità non richiede l’accertamento del merito dei motivi, ma presuppone la verificazione di fatti sopravvenuti idonei a soddisfare in via di fatto la pretesa dedotta in giudizio. In tale ipotesi la regolazione delle spese segue il criterio della compensazione quando sussistono giusti motivi, anche desumibili dalla mancata opposizione della parte controinteressata all’istanza di compensazione formulata dal ricorrente.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato gli atti della procedura valutativa di chiamata a un posto di Professore di ruolo di prima fascia presso una Facoltà di Ingegneria di un’Università statale, unitamente al decreto rettorale di approvazione degli atti e ai verbali della Commissione giudicatrice, chiedendo in via principale l’annullamento degli atti e, in via subordinata, la condanna dell’ateneo a dichiararlo vincitore. Con motivi aggiunti ha poi impugnato il provvedimento di nomina del candidato risultato vincitore e l’attestazione di presa di servizio di quest’ultimo.
Nel corso del giudizio il ricorrente ha depositato un atto con cui ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, avendo a sua volta preso servizio come professore ordinario presso la medesima Università, chiedendo la compensazione delle spese processuali. La parte controinteressata non si è opposta, in udienza, all’istanza di compensazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la dichiarazione depositata dal ricorrente integra una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Il conseguimento in via di fatto del risultato ambito — la presa di servizio come professore ordinario presso il medesimo ateneo — priva di attualità l’interesse alla pronuncia di annullamento degli atti impugnati.
Il Tribunale ha pertanto preso atto dell’improcedibilità del ricorso per difetto sopravvenuto dell’interesse, non emergendo la necessità di esaminare il merito dei motivi dedotti. La pronuncia si fonda sugli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm., che regolano rispettivamente la declaratoria di improcedibilità e la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
Quanto alla regolazione delle spese, il Collegio ha disposto la compensazione tra le parti, valorizzando la scelta del ricorrente di richiederla e la mancata opposizione della parte controinteressata in udienza. La decisione è stata adottata all’esito della camera di consiglio, con pronuncia resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.
La sentenza ordina inoltre che sia data esecuzione dalla autorità amministrativa, secondo la formula di rito.
Nota della Redazione
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