Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nel riparto del payback dispositivi medici (TAR Lazio n. 3028 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente, determina l’improcedibilità del ricorso, non potendo il giudice pronunciarsi nel merito di una domanda divenuta priva di utilità per il ricorrente. La declaratoria di improcedibilità preclude ogni esame delle censure di merito, anche quando le questioni dibattute siano complesse. La compensazione delle spese di lite è giustificata dalla complessità delle questioni affrontate.

Il Fatto

Una società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato davanti al TAR Lazio gli atti con cui lo Stato e numerose Regioni hanno attribuito agli operatori economici del settore l’onere di ripianare il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Il ricorso introduttivo era diretto contro la determinazione della Regione Sardegna e contro gli atti ministeriali presupposti, tra cui il decreto del Ministro della Salute del 6 luglio 2022 di certificazione del superamento dei tetti di spesa e il decreto del 6 ottobre 2022 recante le linee guida per i provvedimenti regionali di ripiano.

Con successivi motivi aggiunti la società ha esteso l’impugnazione agli atti di ripiano adottati da ulteriori Regioni e Province autonome, contestando il meccanismo di attribuzione pro quota del payback. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preso atto della dichiarazione resa in udienza dalla parte ricorrente, che ha manifestato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio. Su questa sola premessa processuale si fonda la decisione, senza alcun esame delle numerose censure articolate con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti.

Il Tribunale ha qualificato tale sopravvenienza come causa di improcedibilità del ricorso. La pronuncia non investe quindi il merito della legittimità degli atti impugnati, né il riparto degli oneri di ripiano tra le aziende fornitrici. L’improcedibilità discende dalla perdita di utilità della decisione per la parte che aveva proposto la domanda.

La scelta di dichiarare l’improcedibilità anziché trattenere la causa per la decisione di merito riposa sul principio per cui il giudice amministrativo non può pronunciarsi su una domanda divenuta inutile per il ricorrente. La ricorrente ha disposto della propria azione rinunciando di fatto all’esito del giudizio.

Quanto alle spese, il Collegio le ha compensate tra le parti. La compensazione è motivata dalla complessità delle questioni dibattute, che il Tribunale ha espressamente richiamato pur senza esaminarle nel merito. La sentenza è stata dichiarata eseguibile dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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