Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nel giudizio sull’aggiudicazione di un appalto di servizi (TAR Basilicata n. 526 del 11.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata su istanza della stessa parte ricorrente, determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., senza che il giudice debba pronunciarsi nel merito dei motivi di gravame. La declaratoria di improcedibilità consegue alla perdita dell’interesse strumentale alla decisione, che costituisce condizione dell’azione. La compensazione delle spese di lite può essere disposta per eccezionali motivi, rimanendo il Contributo Unificato definitivamente a carico della parte ricorrente.
Il Fatto
La società, nella qualità di mandataria di un’ATI, ha impugnato dinanzi al TAR Basilicata gli atti della procedura aperta per l’affidamento dei servizi di assistenza e consulenza tecnica, conclusasi con l’aggiudicazione del Lotto n. 1 in favore di un’ATI concorrente. La ricorrente, già appaltatrice uscente del servizio, ha dedotto plurimi motivi di illegittimità avverso la composizione della Commissione giudicatrice, la valutazione delle offerte tecniche e le clausole sociali del Disciplinare di gara.
Con memoria depositata il 20.10.2025, la ricorrente ha chiesto la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese. La controinteressata ha aderito all’istanza con memoria del 31.10.2025.
La Motivazione del Tribunale
Il Collegio ha rilevato che, essendo stata la sopravvenuta carenza di interesse espressamente dichiarata dalla stessa parte ricorrente, non restava che dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La pronuncia prescinde dall’esame dei motivi di gravame, che non possono essere scrutinati nel merito.
Il Tribunale ha altresì disposto la compensazione delle spese di giudizio, sussistendo eccezionali motivi, fatta eccezione per il Contributo Unificato, rimasto definitivamente a carico della parte ricorrente.
Nota della Redazione
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