Obbligo di provvedere sulla VIA anche in caso di parere soprassessorio (TAR Basilicata n. 525 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’inerzia dell’Amministrazione nella definizione del procedimento di valutazione di impatto ambientale oltre i termini previsti dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. n. 152/2006 è illegittima e va accertata, anche quando il parere istruttorio reso dall’Amministrazione consultiva abbia carattere soprassessorio. La mancata espressione dei pareri endoprocedimentali nei termini non elide, infatti, l’obbligo di una pronunzia espressa da parte del Ministero competente. La sopravvenienza della disciplina di cui all’art. 8, co. 1-ter, del d.lgs. n. 152/2006, introdotta dalla legge n. 191/2024, non pregiudica il rispetto dei termini procedimentali per i progetti ricompresi nel PNRR o finanziati dal fondo complementare, dovendo comunque l’Amministrazione concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine perentorio assegnato dal giudice.
Il Fatto
La società ricorrente, attiva nel settore delle energie rinnovabili, ha presentato istanza di valutazione di impatto ambientale per un impianto fotovoltaico della potenza di 20 MW, con sistema di accumulo a batterie, denominato “Melfi 7”. Dopo la dichiarazione di procedibilità e l’espletamento delle consultazioni pubbliche, l’Amministrazione non ha definito il procedimento entro il termine del 4 dicembre 2024. Avverso tale silenzio, la società ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e la condanna a provvedere, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, inquadrando il progetto nella categoria di quelli compresi nel PNRR e attuativi del PNIEC, ai sensi dell’art. 8, co. 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006. Per tali progetti rileva la scansione procedimentale degli artt. 24 e 25 del medesimo decreto, che prevede termini certi per le osservazioni, i pareri e l’adozione del provvedimento finale di VIA. Il termine complessivo, nel caso di specie, era maturato il 4 dicembre 2024, senza che il Ministero dell’Ambiente avesse adottato alcuna determinazione.
La circostanza che il Ministero della Cultura avesse reso, in data 5 agosto 2024, un parere istruttorio di carattere soprassessorio è stata valorizzata dal Giudice come ulteriore elemento di illegittimità dell’inerzia: un parere che non definisce il procedimento non può giustificare il superamento dei termini normativi.
Il TAR ha poi richiamato il principio per cui la mancata espressione dei pareri nei termini non elide l’obbligo di una pronunzia espressa dell’Amministrazione, citando conformi precedenti dei TAR Lazio, Sicilia e Puglia. Ha inoltre ritenuto applicabile la novella dell’art. 8, co. 1-ter, del d.lgs. n. 152/2006 (introdotta dall’art. 1 della l. n. 191/2024), chiarendo che la nuova disciplina sulle priorità di trattazione non pregiudica il rispetto dei termini per i progetti PNRR, poiché il silenzio serbato dall’Amministrazione costituisce un illecito permanente che perdura fino alla proposizione del ricorso.
Alla luce di tali argomentazioni, il Collegio ha accolto il ricorso, condannando il Ministero dell’Ambiente a provvedere espressamente sull’istanza entro il termine di centoventi giorni dalla comunicazione della decisione, con nomina del Prefetto di Roma quale commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento. Ha altresì disposto la trasmissione della decisione alla Procura regionale della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 2, co. 8, della l. n. 241/1990, e la rifusione delle spese di lite in favore della società ricorrente.
Nota della Redazione
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