Parere Soprintendenza non vincolante per il Comune in materia urbanistica (TAR Valle d’Aosta n. 34 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il parere favorevole reso dalla Soprintendenza, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non ha efficacia vincolante nei confronti del Comune in ordine ai profili urbanistico-edilizi dell’intervento, né determina un effetto conformativo automatico o assorbente sul successivo esercizio del potere dell’Ente locale. La valutazione di conformità alla disciplina del piano regolatore e alle norme tecniche di attuazione si colloca su un piano distinto e autonomo rispetto a quella sulla tutela dei valori culturali e paesaggistici. L’eventuale esistenza di altri interventi realizzati in difformità dalle prescrizioni urbanistiche non può fondare un diritto all’ottenimento di provvedimenti analoghi. La trasformazione di un abbaino in porta-finestra con terrazzo incassato nella falda non è riconducibile alla tipologia dell’abbaino né agli interventi di restauro conservativo, in quanto introduce un elemento che altera il carattere tipologico dell’immobile.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Comune aveva rigettato una comunicazione di variante in corso d’opera, relativa a interventi di restauro e risanamento conservativo su un immobile sito nel centro storico di Aosta. La variante concerneva la trasformazione di un abbaino in porta-finestra e la realizzazione di un terrazzino incassato nella copertura, di dimensioni di 2,10 m x 2,10 m, al fine di dotare l’appartamento al piano sottotetto di un affaccio esterno.
Il diniego si fondava sulla circostanza che la modifica proposta introduceva un elemento diverso e più invasivo rispetto all’abbaino originariamente assentito con permesso di costruire, in contrasto con l’art. 17, comma 22, delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore. La società lamentava che il Comune si era illegittimamente discostato dal parere favorevole reso dalla Soprintendenza.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto infondate le censure proposte, escludendo che il parere favorevole della Soprintendenza potesse essere considerato vincolante e prevalente rispetto alla valutazione comunale. Ha precisato che le due valutazioni si collocano su piani distinti: la Soprintendenza esercita la funzione di tutela del patrimonio storico-artistico, mentre il Comune è titolare della funzione di vigilanza urbanistico-edilizia, accertando la conformità dell’intervento alla disciplina del piano regolatore.
Nel caso di specie, la stessa Soprintendenza aveva espressamente precisato che la verifica del rispetto delle prescrizioni urbanistiche rientra nella sfera di competenze dell’Autorità comunale, escludendo in radice che il parere favorevole potesse determinare un legittimo affidamento dell’interessata circa l’assentibilità della variante sotto il profilo edilizio-urbanistico.
Quanto al merito della valutazione, il TAR ha rilevato che l’art. 17, comma 22, delle NTA consente l’inserimento di abbaini a condizioni rigorose ed eccezionali, ossia quando siano necessari per l’illuminazione del sottotetto recuperato, non stravolgano la morfologia del tetto e non incidano sulla composizione architettonica. La trasformazione dell’abbaino in porta-finestra con accesso a un terrazzo “a vasca” comporta una modifica sostanziale della funzione dell’intervento: da elemento accessorio destinato all’illuminazione, diviene una superficie praticabile verso l’esterno, ontologicamente diversa e non ricompresa nelle indicazioni normative.
Sotto il profilo morfologico, la creazione del terrazzo incassato nella falda introduce una soluzione non riconducibile alla tipologia tradizionale degli edifici storici e determina l’interruzione della continuità strutturale e percettiva della copertura. La circostanza che la morfologia del tetto fosse già stata compromessa dall’intervento originario non legittima ulteriori interventi maggiormente impattanti.
Il TAR ha infine escluso che precedenti interventi analoghi assentiti dal Comune potessero fondare un diritto a provvedimenti conformi, trattandosi di potere vincolato rispetto ai presupposti normativi richiesti, in cui non possono venire in rilievo profili di disparità di trattamento.
Nota della Redazione
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