Accesso agli atti della consorziata esecutrice per responsabilità solidale (TAR Puglia n. 993 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La consorziata esecutrice dei lavori, ancorché non rivesta la qualifica di parte contrattuale in senso formale, non può dirsi estranea alle vicende del contratto di appalto di cui sia direttamente esecutrice, in quanto risponde ex lege in via solidale con il consorzio stabile nei confronti della stazione appaltante. Da tale responsabilità deriva un autonomo interesse, diretto, concreto ed attuale, e la conseguente legittimazione ad avanzare istanza di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 e dell’art. 53 del d.lgs. n. 50/2016 relativamente alla documentazione della fase esecutiva dell’appalto, anche quale accesso difensivo ex art. 24, comma 7, legge n. 241/1990.
Il Fatto
La società ricorrente, consorziata esecutrice dei lavori di un appalto integrato, non aveva ricevuto dal consorzio stabile aggiudicatario l’anticipazione contrattuale né il pagamento dell’ultimo stato di avanzamento lavori. A fronte di tale inadempimento, la consorziata presentava alla stazione appaltante un’istanza di accesso alla documentazione contabile dell’appalto al fine di verificare tempi e modalità di pagamento in favore del consorzio e tutelare i propri diritti in sede giudiziale. L’Amministrazione rigettava l’istanza, richiamando il dissenso del consorzio e la propria qualità di non titolare esclusivo della documentazione. Avverso il diniego la consorziata proponeva ricorso ai sensi dell’art. 116 Cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce la disciplina dei consorzi stabili, evidenziando che nelle gare d’appalto il consorzio assume la qualifica di concorrente e contraente in nome proprio, stipulando il contratto quale unica controparte contrattuale delle stazioni appaltanti. Tuttavia, la norma, già contenuta nel d.lgs. n. 163/2006 e nel d.P.R. n. 207/2010, e riprodotta nell’art. 47, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e nell’art. 67, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, prevede che i consorzi stabili eseguano le prestazioni tramite i consorziati indicati in gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.
Proprio tale responsabilità solidale, secondo il Collegio, assume rilievo dirimente ai fini ostensivi. La consorziata esecutrice, inserendosi nella fase esecutiva del contratto e rispondendo ex lege con il consorzio stabile, non può essere considerata estranea alle vicende contrattuali. Pur non essendo legittimata all’esperimento delle azioni ex contractu, che spettano unicamente alla parte formale, la stessa vanta un autonomo interesse, concreto ed attuale, all’accesso ai contratti di appalto di sua diretta esecuzione, che si traduce in un diritto autonomo di accesso alla documentazione della fase esecutiva.
Il diniego opposto dall’Amministrazione, fondato sul dissenso del consorzio, non può essere condiviso. L’opposizione risulta, infatti, genericamente formulata e sfornita di prova, mentre il diritto di accesso ha natura meramente strumentale e conoscitiva e risponde a primarie esigenze di trasparenza amministrativa. La circostanza che la stazione appaltante non sia titolare esclusivo della documentazione non impedisce l’accoglimento dell’istanza, potendo l’ostensione essere disposta per i documenti nella sua disponibilità e con onere di attestazione per quelli eventualmente mancanti.
Il ricorso è accolto, con annullamento del diniego, accertamento del diritto all’ostensione e ordine di esibizione ai sensi dell’art. 116, comma 4, Cod. proc. amm.
Nota della Redazione
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