Improcedibilità per intervento adempimento ex art. 8 d.l. 34/2023 (TAR Lazio n. 7173 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La fattispecie legale della cessazione della materia del contendere di cui all’art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 56/2023, relativa al ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, si perfeziona solo con il concorso cumulativo del tempestivo versamento, da parte dell’azienda fornitrice, della quota ridotta del 48% e della successiva attestazione regionale o provinciale dell’avvenuto pagamento, comunicata alla segreteria del giudice adito. L’adesione alla procedura agevolata e l’affermato adempimento dell’obbligazione pecuniaria, in assenza del provvedimento di accertamento dell’ente, non integrano la predetta fattispecie complessa, ma costituiscono elementi univoci dai quali il giudice può desumere, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio i provvedimenti con cui la Regione Sardegna ha dato attuazione al ripiano del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni dal 2015 al 2018, ai sensi dell’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2015, nonché i presupposti decreti ministeriali e l’accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni. Nel corso del giudizio, la società ha dichiarato di aver aderito alla procedura di cui all’art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023, provvedendo al pagamento del 48% dell’importo originariamente addebitato, e ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto ricostruito il tenore letterale dell’art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023, osservando che la norma subordina l’estinzione del giudizio al verificarsi di una fattispecie complessa, il cui perfezionamento richiede non soltanto l’integrale e tempestivo versamento della quota ridotta da parte dell’azienda fornitrice, ma anche l’adozione, da parte della regione o provincia autonoma, di un provvedimento di accertamento del tempestivo pagamento, pubblicato nei bollettini ufficiali e nei siti istituzionali e comunicato senza indugio alla segreteria del TAR Lazio.
Nel caso di specie, pur avendo la ricorrente documentato l’avvenuto pagamento della quota del 48%, il Collegio ha rilevato l’assenza nel fascicolo di causa del provvedimento regionale di attestazione e della relativa comunicazione alla segreteria. Tale mancanza ha impedito di ritenere integrata la fattispecie legale della cessazione della materia del contendere, non potendo l’adempimento dell’azienda surrogare l’attività accertativa riservata dall’ordinamento all’ente impositore.
Tuttavia, il Collegio ha riconosciuto che la dichiarazione di parte ricorrente di aver aderito alla procedura agevolata e di aver assolto alle conseguenti obbligazioni pecuniarie integra gli estremi del comportamento univoco dal quale, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., è consentito desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso. L’opzione per la definizione agevolata e l’esecuzione del relativo pagamento, infatti, manifestano in modo inequivoco la volontà della ricorrente di abbandonare la contestazione giurisdizionale, rendendo l’ulteriore prosecuzione del giudizio priva di qualsiasi utilità concreta.
Sulla base di tali premesse, il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), e dell’art. 84, comma 4, c.p.a., disponendo la compensazione integrale delle spese di lite in ragione della peculiarità della controversia e delle sopravvenienze normative.
Nota della Redazione
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