Requisiti dell’art. 138 R.D. n. 773/1931 applicabili anche alle guardie zoofile volontarie (TAR Calabria, Sez. I, ord. n. 408 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
I rigorosi requisiti previsti dall’art. 138 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) per l’approvazione delle guardie particolari giurate si applicano anche all’attribuzione della qualifica di guardia particolare giurata volontaria, ivi comprese le guardie zoofile. In sede di esame della domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., la verifica demandata al Tribunale amministrativo non può prescindere dalla sussistenza di tali presupposti normativi, la cui carenza legittima il rigetto dell’istanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento di diniego, impregiudicata ogni valutazione di rito e di merito.
Il Fatto
Il ricorrente, aspirante guardia particolare giurata zoofila, impugnava dinanzi al TAR Calabria il provvedimento con cui la Prefettura di Catanzaro aveva respinto la sua istanza volta ad ottenere il decreto di approvazione, chiedendo l’annullamento previa sospensione dell’efficacia dell’atto e, contestualmente, l’accertamento del diritto al rilascio del titolo, con condanna dell’Amministrazione ad emanarlo.
La vicenda traeva origine dalla notifica, in data 26 maggio 2026, del diniego prefettizio. Il ricorrente, ritenendo il provvedimento illegittimo, chiedeva al Tribunale amministrativo di disporre la tutela cautelare nelle more del giudizio di merito, insistendo per la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato. Si costituivano in giudizio il Ministero dell’Interno, la Prefettura e la Questura di Catanzaro, contestando le ragioni del ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, pur dando atto del carattere impregiudicato di ogni valutazione di rito e di merito, ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare, in ragione del rilievo decisivo attribuito alla disciplina normativa di settore.
Il ragionamento del Tribunale si fonda sulla constatazione che i requisiti rigorosi previsti dall’art. 138 del R.D. n. 773 del 1931 per il rilascio del decreto di approvazione delle guardie particolari giurate sono imposti anche per l’attribuzione della qualifica di guardia particolare giurata volontaria. Detta opzione interpretativa — che estende il medesimo standard di rigorosità ai soggetti che operino a titolo volontario, come nel caso delle guardie zoofile — determina l’insussistenza, allo stato, dei presupposti per la concessione della misura cautelare richiesta.
La decisione assunta in sede incidentale, pertanto, non anticipa alcuna pronuncia sul merito della controversia, ma si limita a registrare l’assenza di un fumus boni iuris sufficientemente consistente, valutato alla stregua del quadro normativo richiamato, tale da giustificare l’anticipazione degli effetti del provvedimento richiesto. La motivazione non entra nel dettaglio dei motivi di gravame, né delle specifiche ragioni poste a fondamento del diniego prefettizio.
Conseguentemente, la domanda cautelare è stata respinta, con compensazione delle spese della fase processuale e con il conseguente onere di esecuzione dell’ordinanza a carico dell’Amministrazione. Il Collegio ha infine disposto l’oscuramento delle generalità del ricorrente ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196 del 2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679, per la tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Nota della Redazione
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