Requisiti di capacità tecnica delle società cooperative: l’esperienza dei soci è imputabile alla cooperativa (TAR Sardegna n. 838 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche, l’operatore economico che partecipi nella forma della società cooperativa può legittimamente valorizzare, ai fini della dimostrazione del requisito di capacità tecnica e professionale, l’esperienza maturata nell’esecuzione di un appalto acquisito dalla cooperativa stessa, ancorché materialmente svolto dalle società socie. L’attività delle società socie non integra l’opera di soggetti terzi rispetto al concorrente, ma costituisce espressione della sua organizzazione interna, atteso che i soci rappresentano articolazioni organiche del soggetto collettivo. Ne consegue che le attestazioni rilasciate dall’amministrazione committente sono idonee a comprovare il possesso del requisito, senza che la stazione appaltante debba svolgere ulteriori approfondimenti istruttori sulle modalità organizzative interne della cooperativa. Non trovano applicazione, in tal caso, le disposizioni sulla qualificazione nei consorzi e nei raggruppamenti temporanei.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava l’aggiudicazione, disposta dalla centrale unica di committenza, del servizio integrato di igiene urbana e ambientale nel territorio comunale, deducendo che l’aggiudicataria, società cooperativa, sarebbe stata priva del requisito di capacità tecnica e professionale previsto dall’art. 10.3 del disciplinare di gara. Il requisito consisteva nell’aver svolto, con buon esito, negli ultimi dieci anni, almeno un servizio analogo di igiene urbana con sistema porta a porta su un bacino di utenza minimo.
La ricorrente assumeva che la controinteressata avesse dichiarato di aver svolto il servizio nel Comune di Alghero, ma che tale servizio fosse stato in concreto eseguito da società socie, riunite in una società consortile, con conseguente indebita spendita di requisiti maturati da soggetti terzi.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo la censura infondata. Il Collegio ha preliminarmente osservato che la lex specialis richiedeva esclusivamente che il concorrente avesse eseguito il servizio analogo, senza introdurre limitazioni circa le modalità organizzative attraverso le quali l’attività contrattuale viene svolta dalle società cooperative.
Nel caso di specie, la controinteressata aveva prodotto le attestazioni rilasciate dall’amministrazione comunale committente, nelle quali il responsabile unico del procedimento certificava il corretto svolgimento del servizio. Tali attestazioni, non specificamente contestate, erano idonee a comprovare il possesso del requisito, senza che la stazione appaltante fosse tenuta a svolgere ulteriori approfondimenti istruttori.
La circostanza che l’esecuzione materiale fosse demandata a società socie non esclude la riferibilità dell’esperienza professionale alla cooperativa. Il Collegio ha escluso l’applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del d.lgs. n. 36/2023, in quanto la partecipazione era avvenuta quale operatore singolo e non in forma aggregata.
La natura cooperativa dell’operatore economico non è, tuttavia, irrilevante: la società cooperativa svolge fisiologicamente la propria attività mediante l’apporto delle imprese socie, che rappresentano articolazioni organiche del soggetto collettivo, come chiarito da Cons. Stato, Ad. Plen., 20 maggio 2013, n. 14. L’attività delle società socie non integra l’opera di soggetti terzi, ma costituisce espressione dell’organizzazione interna della cooperativa. Diversamente opinando, si negherebbe alla cooperativa la possibilità di valorizzare esperienze maturate in appalti eseguiti secondo il proprio modello organizzativo.
Il TAR ha pertanto ritenuto correttamente soddisfatto il requisito di capacità tecnica, respingendo il ricorso. I profili di novità della questione hanno indotto il Collegio a disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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