Carta del docente, cessazione della materia del contendere e spese (TAR Lombardia n. 500 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la circostanza che l’amministrazione dia piena esecuzione al giudicato in corso di causa determina la cessazione della materia del contendere. Ai fini della regolazione delle spese non rileva il solo esito formale del giudizio, ma opera il principio di soccombenza virtuale: le spese restano a carico dell’amministrazione che ha eseguito il provvedimento azionato soltanto dopo la notifica del ricorso. La condanna alle spese, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, presuppone che l’inerzia iniziale dell’amministrazione abbia reso necessario l’accesso alla tutela giurisdizionale.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal giudice del lavoro l’accertamento del diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, l. 107/2015, per un determinato anno scolastico, con condanna del Ministero a consentirne la generazione.
La sentenza, notificata ai fini dell’esecuzione e non appellata, era passata in giudicato. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 senza alcun adempimento, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 114 e ss. cod. proc. amm., chiedendo la condanna dell’amministrazione, la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che, in corso di giudizio, il gestore della procedura di erogazione del servizio ha accreditato nel borsellino elettronico del ricorrente l’importo riconosciuto con la sentenza azionata. L’amministrazione ha dato così piena esecuzione al giudicato.
Su richiesta di entrambe le parti, il Collegio ha quindi dichiarato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Venuto meno l’interesse all’ottemperanza, non residuano profili di ulteriore cognizione sul merito esecutivo.
La questione centrale riguarda la regolazione delle spese. Il Tribunale ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, verificando quale parte sarebbe risultata soccombente ove si fosse giudicato. L’esecuzione è intervenuta soltanto dopo la notifica del ricorso: l’inerzia iniziale dell’amministrazione ha reso necessario il giudizio.
Di conseguenza le spese di lite sono state poste a carico del Ministero resistente, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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