Autorizzazioni acustiche in deroga e tutela dei terzi: illegittima la mancata previsione di misure di controllo e il ritardo nel rilascio (TAR Lombardia n. 2513 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’autorizzazione in deroga ai limiti di immissione acustica, rilasciata ai sensi dell’art. 8 della legge regionale Lombardia n. 13/2001, è illegittima per difetto di istruttoria e di motivazione qualora, pur richiamando una valutazione di impatto acustico che fissa valori massimi di immissione, non determini specifiche misure di controllo e monitoraggio atte a garantirne l’effettivo rispetto durante lo svolgimento dell’evento. La natura ordinatoria del termine regolamentare per la presentazione dell’istanza non esclude che l’Amministrazione debba rilasciare il provvedimento con tempistiche che non comprimano in modo irragionevole e sproporzionato le facoltà di tutela dei terzi potenzialmente lesi, dovendo l’esercizio della discrezionalità essere coerente con il principio di proporzionalità. In sede di domanda risarcitoria, grava sul danneggiato l’onere di provare il danno e il suo ammontare, mentre la colpa dell’Amministrazione può essere presunta dalla gravità delle illegittimità accertate, qualora non sia dimostrato l’errore scusabile.
Il Fatto
Un residente impugnava l’autorizzazione in deroga ai valori limite di immissione acustica rilasciata dal Comune di Lissone per due concerti della rassegna “Lissone Summer Vibes”, previsti per il 12 luglio e il 2 agosto 2025, chiedendone l’annullamento e il risarcimento dei danni, anche in favore del figlio minorenne.
Il provvedimento, rilasciato solo otto giorni prima del primo evento, richiamava una valutazione previsionale di impatto acustico che fissava limiti massimi di immissione, senza tuttavia prescrivere specifiche misure per garantirne l’osservanza.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato improcedibile la domanda di annullamento per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che gli eventi autorizzati si erano già svolti, accogliendo invece la domanda di accertamento dell’illegittimità ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., funzionale alla domanda risarcitoria.
Nel merito, il Collegio ha respinto le censure relative alla mancata partecipazione procedimentale del ricorrente, qualificando le sue osservazioni come un mero esposto, non sussistendo i caratteri del controinteressato procedimentale. Ha altresì rigettato le censure sulla nullità del provvedimento per indeterminabilità del destinatario, riferibile senza margini di dubbio alla società organizzatrice, e sul difetto di istruttoria, ritenendo la valutazione di impatto acustico un valido elemento istruttorio.
Ha invece accolto le censure relative al difetto di istruttoria e motivazione. Il provvedimento, richiamando la valutazione previsionale che raccomandava di garantire il rispetto dei limiti di immissione, non indicava né determinava i necessari accorgimenti tecnici e le procedure di monitoraggio per assicurarne l’effettivo rispetto, riducendo la tutela della salute della popolazione esposta al rumore a un profilo meramente formale, in violazione dell’art. 8, comma 3, della legge regionale n. 13/2001.
La Corte ha inoltre ritenuto fondate le doglianze sulla violazione dell’art. 8, comma 2, della legge regionale citata, per la mancata considerazione della popolazione esposta (lett. d), della frequenza delle attività (lett. e) e del rumore da afflusso e deflusso del pubblico (lett. g). Ha infine accolto la censura di eccesso di potere per la tempistica di rilascio dell’autorizzazione, avvenuta con soli 8 giorni di anticipo rispetto all’evento, nonostante l’istanza fosse stata presentata il 19 giugno, in violazione del termine ordinatorio di 30 giorni previsto dal regolamento comunale, compressione ritenuta sproporzionata e ingiustificata delle possibilità di tutela dei terzi.
Quanto alla domanda risarcitoria, il TAR l’ha dichiarata inammissibile nella parte relativa al figlio minorenne, per difetto di legittimazione ad agire, e infondata per il danno non patrimoniale, non essendo stata fornita la prova del danno biologico. L’ha invece accolta per il danno patrimoniale, limitatamente al costo dei rilievi fonometrici relativi all’evento del 2 agosto, quantificato in euro 1.769,00, pari a un terzo della spesa complessiva documentata, ritenendo la condotta dell’Amministrazione connotata da negligenza per la gravità delle illegittimità accertate.
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Nota della Redazione
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