Inottemperanza al giudicato sulla Carta docenti e nomina del Commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3290 del 16.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è fondato quando il titolo esecutivo è divenuto definitivo, la sua notifica è avvenuta e il termine dilatorio di 120 giorni è decorso infruttuosamente. L’Amministrazione che non contesti l’inadempimento deve essere condannata a dare completa esecuzione al giudicato entro il termine fissato dal giudice. Decorso inutilmente tale termine, si procede alla nomina di un Commissario ad acta. Quando l’incarico è affidato a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa, non si dà luogo ad alcuna liquidazione di compenso.

Il Fatto

I ricorrenti hanno ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza che accerta il loro diritto all’attribuzione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione (c.d. Carta docenti), di importo pari a euro 500,00 annui, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, e condanna il Ministero dell’Istruzione al pagamento dei relativi importi per tutti gli anni di servizio resi, nei limiti della prescrizione quinquennale.

Nonostante la notifica del titolo, effettuata il 03.03.2023, l’Amministrazione è rimasta inadempiente. Non essendovi stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria del Tribunale di Milano in data 02.01.2025, ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’integrale esecuzione per la sorte capitale e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un Commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’art. 114 cod. proc. amm. e verifica i presupposti del giudizio di ottemperanza. La pretesa fatta valere dai ricorrenti risulta adeguatamente documentata: la notifica del titolo, l’attestazione del passaggio in giudicato e la dichiarazione di conformità della copia informatica sono state depositate in giudizio.

A fronte dell’allegato inadempimento, l’Amministrazione non ha contestato in giudizio il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo azionato. Il ricorso è pertanto fondato e merita accoglimento.

L’Amministrazione viene conseguentemente condannata a dare completa esecuzione, solo per la sorte capitale, alla sentenza del Tribunale di Milano, pubblicata il 17 gennaio 2023, provvedendo entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza.

Decorso infruttuosamente tale termine, provvederà, entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura del ricorrente, un Commissario ad acta, nominato sin d’ora nel Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o in un dirigente o funzionario dallo stesso delegato. Il Commissario adotterà gli atti necessari all’assolvimento del mandato, avvalendosi della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie.

Il Collegio precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1000,00 per compensi, oltre accessori. Il Tribunale dichiara l’inottemperanza del giudicato, ordina all’Ente resistente di darvi esecuzione e nomina il Commissario per il caso di perdurante inerzia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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