Improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse: il giudice si limita a prenderne atto (TAR Lazio n. 14073 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione resa in udienza dal difensore della parte ricorrente, con la quale si afferma che la propria assistita non ha più interesse alla definizione della lite, determina una dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm.. Il Collegio non può che prendere atto di tale dichiarazione, senza entrare nel merito delle questioni controversie. La natura della vicenda e la sua complessità possono giustificare la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, impugnava davanti al TAR Lazio una serie di atti, tra cui il decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Provincia Autonoma di Bolzano n. 10686/2023, recante l’importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché gli atti presupposti, inclusi i decreti ministeriali del 2022 e l’accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, concernenti la certificazione del superamento del tetto di spesa e le modalità di ripiano. La società chiedeva l’annullamento di tali provvedimenti, contestandone la legittimità.
Si costituivano in giudizio il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province e la Provincia Autonoma di Bolzano.
La Motivazione della Corte
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 22 maggio 2026, svoltasi da remoto, il difensore della società ricorrente dichiarava che la propria assistita non aveva più interesse alla definizione della lite. Il Collegio ha ritenuto di dover prendere atto di tale dichiarazione, ai fini della declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm.
La pronuncia si fonda esclusivamente sull’accertamento del venir meno dell’interesse alla decisione, senza alcuna valutazione nel merito delle censure proposte. Il TAR ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile, non potendo ravvisarsi alcuna ragione per proseguire nel giudizio una volta che la parte interessata ha manifestato la propria volontà in tal senso.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha disposto la compensazione integrale, motivando tale scelta con riferimento al complesso della vicenda. La natura articolata della controversia e la pluralità degli atti impugnati hanno, difatti, indotto il giudice a ritenere equa la compensazione, non ricorrendo i presupposti per una condanna alle spese della parte soccombente in senso formale, considerato l’esito del giudizio.
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Nota della Redazione
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