Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nella disponibilità della parte (TAR Campania n. 230 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, in virtù del principio della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si assume leso e il giudizio resta nella disponibilità della parte che lo ha promosso. Se l’attrice, prima della spedizione della causa in decisione, dichiara di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati, il giudice è tenuto a dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. La dichiarazione presuppone una situazione di fatto o di diritto nuova, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza.
Il Fatto
Quattro società comproprietarie di unità immobiliari site nel Comune di Battipaglia impugnavano, con distinti ricorsi, due ordinanze di demolizione emesse dal Comune ai sensi dell’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001, con le quali l’amministrazione aveva contestato opere realizzate in parziale difformità rispetto ai titoli edilizi e aveva rinnovato un precedente ordine di ripristino.
Le ricorrenti eccepivano la violazione dell’art. 9 bis, comma 1 bis, del d.P.R. n. 380/2001, la riconducibilità degli interventi all’edilizia libera, l’applicabilità del solo regime sanzionatorio dell’art. 34, comma 2, il difetto di motivazione sull’interesse pubblico e la mancata valutazione alla luce della disciplina introdotta dal d.l. n. 69/2024, convertito con legge n. 105/2024. Il Comune si costituiva rilevando l’improcedibilità e l’inammissibilità dei ricorsi, per essere stati respinti la SCIA in sanatoria e il permesso di costruire in sanatoria. All’udienza pubblica il difensore delle ricorrenti chiedeva la declaratoria di improcedibilità dei ricorsi, stante il deposito dell’istanza di fiscalizzazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale dispone in limine la riunione dei ricorsi, connessi sotto il profilo soggettivo e oggettivo, e affronta la questione processuale assorbente. In virtù del principio della domanda, il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato e il giudice non ha alcuna possibilità di deciderlo nel merito quando l’attrice, prima della spedizione della causa in decisione, dichiari di non avere più alcun interesse all’annullamento degli atti gravati.
La declaratoria di improcedibilità consegue, pertanto, alla dichiarazione resa in udienza dal difensore. Il Collegio richiama sul punto un orientamento consolidato, citando TAR Campobasso, sez. I, n. 149 del 2021, Cons. Stato, Sez. V, n. 4913 del 2012 e Sez. IV, n. 3848 del 2016, secondo cui in simili ipotesi il giudice è senz’altro tenuto a dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
Il fondamento della decisione risiede nella natura dell’interesse a ricorrere quale condizione dell’azione: la sopravvenuta mancanza implica una situazione di fatto o di diritto nuova, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per essere venuta meno l’utilità della pronuncia del giudice. Il Tribunale richiama in proposito Cons. Stato, sez. II, n. 3260 del 2021.
Le difese di merito articolate dalle ricorrenti e le eccezioni di inammissibilità del Comune restano assorbite. I ricorsi riuniti sono dichiarati improcedibili e, stante la natura formale della decisione, le spese di lite sono compensate tra le parti.
Nota della Redazione
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