Revisione prezzi e giurisdizione ordinaria se la clausola non lascia discrezionalità (TAR Campania n. 234 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di revisione prezzi negli appalti pubblici la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, prevista dall’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amm., non opera in virtù del solo oggetto della materia, ma presuppone che la pubblica amministrazione conservi e concretamente eserciti una posizione di supremazia. Se la disciplina legislativa o la clausola contrattuale impone un obbligo revisionale automatico, determinato da parametri oggettivi e vincolanti, la parte pubblica non esercita alcun potere e il rapporto si atteggia come paritetico. Ne discende che la pretesa dell’appaltatore all’adeguamento del corrispettivo, e il diniego opposto dalla stazione appaltante, integrano una controversia sull’esecuzione del contratto devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. La verifica dei presupposti applicativi e l’interpretazione delle clausole negoziali non raddrizzano la giurisdizione, spettando al giudice ordinario anche la valutazione delle eventuali questioni di nullità della clausola.
Il Fatto
Un consorzio stabile, nell’ambito di un appalto integrato relativo alla progettazione esecutiva e all’esecuzione dei lavori di completamento della linea ferroviaria convenzionale c.d. Metropolitana di Salerno, ha chiesto alla stazione appaltante la revisione dei prezzi sui corrispettivi per progettazione, lavori e oneri della sicurezza, invocando l’art. 29, comma 1, lett. a), del D.L. n. 4/2022.
Con nota del 18 luglio 2025 la società committente ha respinto l’istanza, sostenendo che l’art. 8 della Convenzione richiama la sola lett. b) della norma e limita il meccanismo compensativo alle variazioni di costo dei materiali da costruzione, senza estenderlo alla componente lavori dell’appalto integrato e alla progettazione esecutiva. Il consorzio ha impugnato il diniego davanti al TAR, chiedendo l’accertamento del proprio diritto, la declaratoria di nullità delle clausole contrarie e la condanna della committente a inserire la clausola revisionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio è investito, anzitutto, di una questione di giurisdizione, prospettata in via dubitativa dalla stessa ricorrente e sollecitata d’ufficio ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm.. La riserva di giurisdizione esclusiva in materia di revisione prezzi va letta, per costante orientamento, nel quadro del principio generale per cui essa sussiste solo quando la pubblica amministrazione mantiene una posizione di supremazia rispetto all’appaltatore.
Il riferimento è all’insegnamento della Corte costituzionale, che subordina la legittimità dell’attribuzione di materie alla giurisdizione esclusiva alla natura delle situazioni soggettive coinvolte: occorre che la parte pubblica agisca come autorità, e non che il dato oggettivo della materia sia sufficiente. Nella medesima direzione si colloca la giurisprudenza amministrativa richiamata dal Collegio, secondo cui dall’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amm. non discende la devoluzione al giudice amministrativo di qualsivoglia controversia revisionale, dovendosi invece verificare l’esistenza e l’esercizio di un potere.
Il quadro discretivo è tracciato dalle Sezioni Unite n. 21990/2020: se il contenuto della clausola implica la persistenza di una discrezionalità, ossia di una posizione di potere della parte pubblica, opera la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; se invece la clausola individua un obbligo puntuale e compiuto, alla posizione dell’appaltatore corrisponde un diritto soggettivo e la controversia confluisce nella giurisdizione ordinaria. Quando la revisione è disciplinata da norme o clausole che lasciano alla stazione appaltante un margine di valutazione sull’an o sul quantum, la giurisdizione resta amministrativa; quando impone un obbligo automatico, la parte pubblica non esercita alcun potere.
Applicando tali coordinate, la pretesa del consorzio rientra nella seconda ipotesi. L’art. 29 del D.L. n. 4/2022 prescrive l’indefettibile inserimento, nei documenti di gara iniziali e nelle convenzioni, delle clausole di revisione previste dall’art. 106, comma 1, lett. a), primo periodo, del d.lgs. n. 50/2016. Il meccanismo non è subordinato ad alcuna valutazione discrezionale: deve essere riconosciuto d’ufficio, sulla base dei parametri fissati dal legislatore, quale misura straordinaria e obbligatoria dettata dall’emergenza economica. Il rapporto tra le parti, nella fase esecutiva, è dunque pienamente paritetico, poiché la stazione appartante è tenuta a riconoscere il compenso nella misura legale.
Il Collegio prende espressamente posizione sul diverso orientamento, che attribuisce valore provvedimentale al diniego opposto all’istanza dell’appaltatore, e lo ritiene meno convincente rispetto alle indicazioni delle Sezioni Unite e ai precedenti richiamati, tra i quali si segnalano le pronunce conformi del TAR Campania e del TAR Sicilia Palermo, nonché la decisione di appello del C.G.A.R.S. che ha confermato l’appartenenza della controversia al giudice ordinario. La sussistenza dei presupposti applicativi alla singola fattispecie, in ragione della corretta interpretazione delle clausole negoziali, afferisce anch’essa alla cognizione del giudice ordinario.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con riassunzione davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm. entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della decisione e salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda. Le spese sono compensate, in ragione della controvertibilità delle questioni preliminari e dell’esito in rito.
Nota della Redazione
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