Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nel processo amministrativo (TAR Calabria n. 887 del 15.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, in forza del principio dispositivo in senso ampio, la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione. Pertanto, la dichiarazione espressa di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione preclude al giudice ogni valutazione di merito, nonché ogni intervento d’ufficio o sostitutivo nella valutazione dell’interesse ad agire. Il Collegio deve limitarsi a prendere atto della dichiarazione e a dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., non potendo sostituire la propria valutazione a quella della parte. In assenza di repliche o di diverse richieste della controparte, la pronuncia di rito consegue automaticamente alla dichiarazione resa.

Il Fatto

I ricorrenti, in qualità di eredi del titolare di un terreno divenuto edificabile a seguito di variazione di destinazione d’uso, hanno impugnato le delibere con cui il Comune ha determinato le aliquote e i valori venali delle aree fabbricabili ai fini IMU per l’anno 2022. Il ricorso è stato riassunto dinanzi al TAR dopo che la Corte di Giustizia Tributaria di Catanzaro aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, sul rilievo della natura urbanistica degli atti impugnati.

Nel corso del giudizio i ricorrenti hanno depositato una memoria con cui hanno dichiarato il venir meno del proprio interesse alla definizione nel merito, in ragione di un accordo intervenuto con la parte pubblica. Il Comune non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ricostruito la questione in termini strettamente processuali. La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse proveniva dal difensore dei ricorrenti ed era espressa, senza contestazioni o richieste difformi da parte della controparte. In tale contesto il giudice amministrativo non può decidere nel merito, non può procedere d’ufficio e non può valutare autonomamente la permanenza dell’interesse ad agire.

Il principio applicato è quello dispositivo in senso ampio, che, nel processo amministrativo, attribuisce alla parte ricorrente la piena disponibilità dell’azione fino alla rimessione della causa in decisione. La dichiarazione della parte produce perciò un effetto vincolato: il giudice adotta la pronuncia conforme a quanto dichiarato.

La Corte richiama un orientamento consolidato del giudice amministrativo, citando Consiglio di Stato, sez. VI, 5 giugno 2023, n. 5503; Consiglio di Stato, sez. VII, 23 maggio 2023, n. 5159; Consiglio di Stato, sez. V, 15 febbraio 2023, n. 1599; e Consiglio di Stato, sez. II, 4 gennaio 2023, n. 120. Da tali precedenti si desume che, in assenza di replica avversaria, l’atto di rinuncia all’interesse non richiede alcun vaglio nel merito.

Conseguentemente il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state compensate, in ragione della natura dell’accordo tra le parti e della mancata costituzione del Comune.

La decisione conferma la netta distinzione tra improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e pronuncia di merito, con la conseguenza che l’interesse pubblico alla definizione non può essere sostituito d’ufficio a quello della parte ricorrente ormai soddisfatta dalle intese intervenute.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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