Penalità di mora ammessa per l’ottemperanza di condanna pecuniaria (TAR Calabria n. 881 del 15.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è ammissibile anche quando l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. L’amministrazione ha l’obbligo di dare integrale esecuzione al giudicato e non può sottrarsi adducendo la propria inerzia. In difetto di iniquità o di altre cause ostative, la somma dovuta a titolo di penalità può essere determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo. Tale importo ha carattere sanzionatorio e si aggiunge agli interessi legali dovuti per legge o disposti nella medesima condanna.

Il Fatto

Una società creditrice ha ottenuto dal Tribunale di Catanzaro un decreto ingiuntivo con cui è stato intimato a una provincia il pagamento di una somma di denaro, oltre interessi, spese e competenze. Il decreto non è stato opposto ed è divenuto definitivamente esecutivo. Il titolo esecutivo è stato notificato all’amministrazione.

Non essendo intervenuto il pagamento, la società ha adito il TAR Calabria con ricorso per ottemperanza, chiedendo che fosse ordinato all’amministrazione di provvedere e che fosse pronunciata la condanna accessoria di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. per il ritardo. L’amministrazione, pur intimata, non si è costituita in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal dato dell’avvenuta formazione del giudicato e ricorda che l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria consacrata nel titolo. Su un punto di fatto il Tribunale è netto: l’amministrazione non ha fornito la prova, che pure era a suo carico, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale.

Da qui la verifica dei requisiti dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., che il Collegio ritiene sussistenti, con conseguente accoglimento del ricorso.

La parte più rilevante della decisione riguarda la domanda ulteriore di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Tribunale ne afferma l’ammissibilità anche nell’ipotesi, come quella esaminata, in cui l’ottemperanza concerna sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. A sostegno richiama dapprima Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014 n. 15 e, di seguito, il testo della norma come novellato dal comma 781 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015.

Non risultando iniquità o altre cause ostative, la somma dovuta a titolo di penalità di mora è riconosciuta e determinata nella misura degli interessi legali, per ogni mese o frazione di mese. Il Collegio sottolinea il carattere sanzionatorio dell’istituto: l’importo si aggiunge agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna. Quanto alla decorrenza, la penalità è dovuta dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e sino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, sino alla data di insediamento del Commissario ad acta.

Sul piano attuativo il Tribunale assegna all’amministrazione il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza per l’esecuzione del giudicato, al netto di quanto già corrisposto, e nomina Commissario ad acta il Segretario generale del Comune di Catanzaro per il caso di inerzia. Il compenso del Commissario, liquidato con separato decreto su richiesta, è posto a carico dell’amministrazione inadempiente. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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