Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata d’ufficio anche su istanza di parte (TAR Lazio n. 14453 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dalla parte ricorrente nel corso del giudizio, determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La declaratoria di improcedibilità consegue alla mera sopravvenienza della causa di rito, senza che occorra accertare la fondatezza o l’infondatezza delle censure proposte. In tal caso le spese di lite possono essere compensate tra le parti, in ragione dell’esito processuale non dipendente dal merito della controversia.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la Determinazione Dirigenziale del Municipio IV – Direzione Tecnica – Ufficio Disciplina Edilizia di Roma Capitale, notificata in data 10 maggio 2023, con la quale gli era stata ingiunta la rimozione di interventi di ristrutturazione edilizia realizzati in Roma. Avverso tale atto il ricorrente chiedeva l’annullamento, deducendone l’illegittimità.
Roma Capitale si costituiva in giudizio per resistere al ricorso. La controversia veniva trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 10 luglio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dato atto che, con dichiarazione depositata in data 5 giugno 2026, il ricorrente aveva comunicato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito del giudizio, chiedendo la declaratoria di improcedibilità del gravame e la compensazione delle spese.
Il Collegio ha ritenuto di dover dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in conformità al disposto di cui all’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La dichiarazione della parte integra una causa di rito che fa venir meno l’interesse alla decisione nel merito, rendendo il giudizio improcedibile. L’accertamento del giudice si è limitato alla sussistenza della condizione processuale, senza alcuna delibazione delle questioni sostanziali sollevate.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione, considerata la natura processuale dell’esito e la circostanza che la sopravvenienza non è dipesa dal comportamento delle parti in relazione al merito della vicenda. Il Tribunale ha, infine, ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa, ai sensi dell’art. 33 cod. proc. amm.
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Nota della Redazione
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