Commissione di concorso con membri designati dall’associazione di categoria: incompatibilità ex art. 35 d.lgs. n. 165/2001 (TAR Lazio n. 13676 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nomina dei componenti della commissione di concorso non è immediatamente lesiva e può essere impugnata solo all’esito della procedura selettiva, quando la lesione si attualizza. Costituisce fattispecie di incompatibilità ex art. 35, terzo comma, lett. e), d.lgs. n. 165/2001 e art. 9, terzo comma, d.P.R. n. 487/1994 la designazione da parte dell’associazione di categoria rappresentativa degli esercenti la professione oggetto di selezione, qualora l’associazione operi a livello nazionale e l’ente che indice il concorso rientri nella sua sfera di influenza. Il vizio afferente alla composizione della commissione, qualora accertato, determina l’annullamento degli esiti concorsuali e del bando, con assorbimento delle censure sostanziali.
Il Fatto
La Capitaneria di Porto di Napoli aveva indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di due ormeggiatori, riservando i posti alla procedura selettiva senza attivare preventivamente la mobilità volontaria tra porti. Il ricorrente, ormeggiatore presso il porto di Salerno, aveva chiesto l’avvicinamento per mobilità, ma la domanda era rimasta senza esito. Aveva quindi partecipato al concorso, venendo dichiarato non idoneo alla prova pratica.
Con ricorso al TAR, il candidato aveva impugnato la graduatoria e gli atti del concorso, deducendo, tra l’altro, la violazione dell’obbligo di esperire la mobilità prima del concorso e l’illegittimità della composizione della commissione esaminatrice, in quanto formata da membri designati dall’associazione nazionale di categoria dei gruppi di ormeggiatori. Con motivi aggiunti aveva altresì impugnato il regolamento di cui al d.P.R. n. 93/2024, nelle parti relative alla nomina delle commissioni e al trattamento degli ormeggiatori vincitori provenienti da altri porti.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato irricevibile il primo motivo di ricorso relativo alla mancata mobilità, in quanto il pregiudizio derivava dall’indizione stessa del concorso e avrebbe dovuto essere fatto valere con l’impugnazione del bando entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla pubblicazione. Ha invece superato l’eccezione di irricevibilità sollevata per il motivo sulla composizione della commissione: i vizi relativi alla nomina dei commissari non sono immediatamente lesivi e l’interesse all’impugnazione si attualizza solo all’esito infausto della selezione, sicché il termine per impugnare decorre dall’approvazione delle operazioni concorsuali.
Nel merito, il Collegio ha ricordato che la professione di ormeggiatore è connotata da una strutturale natura pubblicistica, tale da giustificare l’applicazione diretta del d.P.R. n. 487/1994 alle procedure di accesso. Anche a voler limitare l’applicazione ai soli principi, la regola che preclude la nomina di soggetti designati dalle associazioni professionali esprime un principio generale di imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost.
Accertato che l’associazione designante rappresentava la categoria degli ormeggiatori a livello nazionale, il TAR ha ritenuto integrata l’incompatibilità, essendo l’ente che ha indetto il concorso pacificamente ricompreso nella sfera di influenza dell’associazione. Ha conseguentemente annullato gli atti impugnati, estendendo l’annullamento al bando di concorso nella parte in cui disciplinava in modo vincolante la costituzione della commissione, e ha assorbito le ulteriori doglianze sostanziali, trattandosi di vizio assimilabile all’incompetenza.
I motivi aggiunti avverso il d.P.R. n. 93/2024 sono stati dichiarati inammissibili per carenza d’interesse, trattandosi di norme successive alla procedura, di portata generale e astratta e non immediatamente lesive. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato condannato alla refusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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