Obbligo immediato di accoglienza del richiedente protezione internazionale anche in caso di indisponibilità di posti (TAR Lazio n. 13285 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
A fronte dell’istanza di accesso alle misure di accoglienza presentata da un cittadino straniero richiedente protezione internazionale, l’Amministrazione, verificata la sussistenza dei requisiti di legge, è tenuta a disporre l’accoglienza in una delle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del d.lgs. n. 142/2015. L’obbligo di accoglienza ha carattere immediato e non è suscettibile di compressione per ragioni meramente organizzative o per carenze di posti nelle strutture ordinarie: la temporanea indisponibilità non può tradursi in un diniego, l’inserimento in una lista di attesa costituisce atto interlocutorio inidoneo a soddisfare l’obbligo di legge e le esigenze organizzative possono incidere solo sulle modalità, non sulla attivazione dell’accoglienza. L’assenza di condizioni di vulnerabilità non è ostativa, essendo rilevante esclusivamente ai fini delle particolari misure di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 142/2015.
Il Fatto
Un cittadino straniero, richiedente protezione internazionale, aveva presentato istanza di ammissione al circuito di accoglienza nazionale previsto dal d.lgs. n. 142/2015, al momento della richiesta di riconoscimento della protezione internazionale. L’Amministrazione, rimasta inerte, non aveva adottato alcun provvedimento espresso sull’istanza.
Avverso tale silenzio, il ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al TAR Lazio, deducendo l’illegittimità dell’inerzia serbata. Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio, depositando una nota difensiva per contestare la fondatezza delle pretese azionate.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, inquadrando la posizione del ricorrente nel quadro normativo di cui al d.lgs. n. 142/2015, che pone a carico dell’Amministrazione competente specifici obblighi in ordine alla predisposizione e all’erogazione delle misure di accoglienza. Tale obbligo si collega al generale dovere di conclusione del procedimento mediante provvedimento espresso, entro il termine stabilito dall’art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990.
L’inerzia serbata dall’Amministrazione, che ha omesso di adottare il provvedimento nel termine di legge, si pone in contrasto con il principio di legalità dell’azione amministrativa e con il canone di buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione. Il Collegio ha richiamato l’orientamento consolidato del Consiglio di Stato, secondo cui l’obbligo di assicurare le misure di accoglienza, previsto dalla direttiva 2013/33/UE e dal d.lgs. n. 142/2015, ha carattere immediato e non è suscettibile di compressione per ragioni organizzative o per carenze di posti (Consiglio di Stato, sentenza n. 8670 del 7 novembre 2025).
Sono state disattese le argomentazioni difensive dell’Amministrazione: la temporanea indisponibilità di posti non può configurarsi come causa di diniego; l’iscrizione in una lista di attesa costituisce un provvedimento meramente interlocutorio, inidoneo a soddisfare l’obbligo legale; le esigenze organizzative possono incidere unicamente sulle modalità dell’accoglienza, non sulla sua attivazione. Quanto alla asserita assenza di condizioni di vulnerabilità, essa non è ostativa all’accesso alle misure ordinarie, essendo requisito solo per le misure speciali in favore delle persone vulnerabili.
Il Collegio ha dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi sull’istanza entro trenta giorni e, per il caso di perdurante inerzia, ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta nella persona del responsabile pro tempore del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno, che dovrà provvedere entro i successivi trenta giorni, su istanza della parte. Le spese sono state compensate e il ricorrente è stato ammesso al gratuito patrocinio.
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Nota della Redazione
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