Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e spese secondo soccombenza virtuale (TAR Campania n. 4019 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla parte ricorrente comporta l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., non potendo il giudice pronunciarsi nel merito di una domanda divenuta priva di oggetto. La definizione in rito non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, che impone una valutazione prognostica della fondatezza dei motivi. L’ordine contingibile e urgente di messa in sicurezza può essere legittimamente indirizzato al proprietario dell’area, quale soggetto in rapporto con il bene tale da poter eliminare la situazione di pericolo, ancorché a lui non imputabile, salva la rivalsa verso i terzi responsabili.
Il Fatto
La ricorrente, comproprietaria pro quota di un terreno su cui insiste una strada comunale, impugnava l’ordinanza contingibile e urgente con cui il Comune, a seguito dello sprofondamento della sede stradale verificatosi il 31 ottobre 2022 e dei conseguenti provvedimenti d’urgenza, le aveva ordinato, unitamente agli altri comproprietari, di eseguire i lavori di ripristino e di sostituzione del tratto di condotta fognaria e idrica danneggiato, con obbligo di esibire la documentazione comprovante l’esecuzione.
Deduceva la natura pubblica della strada e delle sottostanti fognature, con conseguente onere di riparazione a carico del Comune. Nel corso del giudizio la ricorrente depositava memoria con cui dichiarava di non avere più interesse alla definizione del ricorso, poiché il Comune aveva provveduto, tramite propria ditta, al ripristino della sede stradale consentendone il transito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse e dichiara l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La giurisdizione amministrativa richiede che l’interesse al ricorso permanga per tutta la durata del processo; venuto meno l’oggetto della pretesa per effetto della condotta satisfattiva dell’Amministrazione, la domanda non è più definibile nel merito.
Sul versante delle spese, il Tribunale applica il criterio della soccombenza virtuale nei rapporti tra ricorrente, Comune e concessionaria del servizio. La regolazione delle spese presuppone una valutazione prognostica dell’esito del giudizio, che il Collegio compie rilevando l’infondatezza dei motivi di ricorso.
Il fulcro dell’argomentazione è la legittimità dell’ordine di ripristino indirizzato al proprietario dell’area. Il Collegio osserva che la proprietà pro quota della particella su cui insiste la strada crollata è pacifica e incontestata. Il provvedimento contingibile e urgente è stato correttamente indirizzato, in via d’urgenza, al soggetto titolare di un rapporto con il bene tale da consentirgli di eliminare la situazione di pericolo.
Il Tribunale richiama il principio per cui i provvedimenti contingibili e urgenti, tra cui l’ordine di messa in sicurezza, possono essere legittimamente rivolti al proprietario dell’area anche quando la situazione di pericolo non gli sia imputabile, ben potendo costui rivalersi nei confronti dei terzi ritenuti responsabili. A sostegno richiama Cons. Stato, Sez. V, n. 4774 del 28.05.2024 e Cons. Stato n. 144 dell’8.01.2026.
Da tali premesse deriva la condanna della ricorrente alla refusione delle spese in favore del Comune e della concessionaria, liquidate in complessivi euro 1.500,00 ciascuno, oltre accessori di legge. Le spese sono invece compensate con le restanti parti.
Nota della Redazione
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