Revisione prezzi appalto: annullata determina per errori sugli indici FOI (TAR Campania n. 4023 del 24.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revisione prezzi ex art. 115 del D.Lgs. n. 163 del 2006 rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., sia per l’an sia per il quantum. La stazione appaltante deve istruire il procedimento e dare conto del percorso logico seguito: la determina che richiama l’indice Istat FOI ma si limita a riportare in forma tabellare i risultati del calcolo, senza esplicitare i parametri concretamente utilizzati né il criterio temporale di riferimento, è affetta da difetto di istruttoria e di motivazione e da errore nei presupposti tecnici. L’applicazione di coefficienti non correttamente determinati, che il raffronto tra valori omogenei riferiti al medesimo mese dell’anno precedente evidenzia, incide in modo strutturale sul risultato, perché il meccanismo di adeguamento opera secondo un criterio progressivo. La pretesa al compenso revisionale non integra un diritto soggettivo perfetto, ma un interesse legittimo rispetto al potere-dovere di provvedere.

Il Fatto

Con sentenza n. 4771 del 2021 il TAR Campania accoglieva in parte il ricorso proposto dalla società affidataria del servizio di raccolta rifiuti per conto del Comune di Caserta e dichiarava l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sulle istanze di aggiornamento del canone, condannandola a concludere il procedimento.

Con la successiva determinazione n. 1447 del 2022 il Comune quantificava il saldo finale dell’aggiornamento in € 49.362,10 per il periodo novembre-dicembre 2017 e in € 150.649,83 per il periodo gennaio 2018 – 15 marzo 2021, applicando l’indice Istat FOI. La società impugnava la determinazione contestando la quantificazione e chiedendo il riconoscimento degli interessi di mora ex D.Lgs. n. 231 del 2002. In pendenza di giudizio, per il periodo febbraio 2013 – dicembre 2017, le parti stipulavano un accordo transattivo con pagamento del dovuto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio afferma anzitutto la propria giurisdizione esclusiva: l’istituto della revisione prezzi opera nella fase di esecuzione del contratto e al contempo persegue interessi pubblici mediante moduli procedimentali, onde l’intreccio di diritti soggettivi e interessi legittimi ne giustifica la devoluzione al giudice amministrativo (Cons. Stato, sez. VII, n. 5075 del 2025).

Dichiarata la cessazione della materia del contendere per il periodo coperto dalla transazione, il thema decidendum resta circoscritto alla correttezza del procedimento tecnico-contabile. Non sono contestati il fondamento del diritto, il criterio normativo né la legittimità del ricorso all’indice FOI.

Richiamate le statuizioni della sentenza n. 4771 del 2021, il Tribunale rileva che la determinazione impugnata non dà conto in modo adeguato del percorso istruttorio, limitandosi a riportare i risultati in forma tabellare. L’esame testuale evidenzia i coefficienti applicati per il 2019 (1,003), il 2020 (0,996) e il 2021 (1,004), senza indicazione del criterio di determinazione, dei mesi Istat di riferimento né del metodo di calcolo della variazione.

Il confronto con i dati ufficiali versati in atti mostra coefficienti pari a 1,007, 1,005 e 1,002. La divergenza non è marginale, perché il meccanismo opera secondo un criterio progressivo: coefficienti inferiori comprimono la base di calcolo degli incrementi successivi, con sottostima dell’importo dovuto. Né si può estendere al periodo in esame il criterio fissato con la determina del 2017, che richiede nuova istruttoria.

Ulteriori criticità riguardano gli acconti, complessivamente pari a € 680.434,94, imputati in modo cumulativo e non distinti per annualità. Ne consegue un difetto di istruttoria e di motivazione e un errore nei presupposti tecnici, con annullamento della determinazione limitatamente alla quantificazione del periodo gennaio 2018 – 15 marzo 2021.

Quanto agli interessi, la richiesta è rigettata: prima della nuova determinazione e della scadenza per il pagamento non trovano applicazione gli interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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