Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e soccombenza virtuale nelle gare pubbliche (TAR Lombardia n. 1108 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche, la sopravvenuta esclusione dei concorrenti che precedono il ricorrente in graduatoria e l’avvio delle verifiche propedeutiche all’aggiudicazione in suo favore determinano la carenza sopravvenuta di interesse alla decisione e rendono improcedibile il ricorso principale. Il ricorso incidentale, avendo carattere accessorio rispetto a quello principale, segue la stessa sorte e va anch’esso dichiarato improcedibile. Le spese di lite si liquidano secondo il principio della soccombenza virtuale, con condanna dell’Amministrazione resistente quando il giudizio si sarebbe concluso con una pronuncia favorevole al privato, ove non fosse intervenuto il fatto extraprocessuale che ha reso improcedibile la domanda.

Il Fatto

La ricorrente, terza classificata nella gara indetta da una Fondazione IRCCS per l’affidamento del servizio di trasporto sanitario (Lotto 2), impugnava il decreto di aggiudicazione, deducendo l’illegittimità dell’ammissione dell’aggiudicataria e della seconda classificata e chiedendo la declaratoria di inefficacia del contratto, il subentro e, in subordine, il risarcimento del danno.

La controinteressata seconda classificata proponeva ricorso incidentale, contestando la mancata esclusione della ricorrente. Nel corso del giudizio la stazione appaltante annullava in autotutela l’aggiudicazione per difetto della stima dei costi della manodopera, escludendo l’aggiudicataria; successivamente escludeva anche la seconda classificata per violazione dei minimi salariali, demandando al RUP le verifiche propedeutiche all’aggiudicazione alla ricorrente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva, condividendo l’eccezione dell’Amministrazione, l’improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse. L’esclusione dei primi due operatori che precedevano la ricorrente in graduatoria ha infatti privato di utilità la decisione, poiché la stazione appaltante ha avviato le verifiche propedeutiche all’aggiudicazione in favore della ricorrente medesima.

La caducazione dell’interesse all’annullamento degli atti impugnati è conseguenza diretta dei provvedimenti di esclusione adottati in via di autotutela e della conseguente riapertura del procedimento di aggiudicazione. Il risultato pratico perseguito dalla ricorrente risulta così già conseguito in via amministrativa.

Quanto al ricorso incidentale, il Collegio ne afferma l’improcedibilità in ragione del suo carattere accessorio rispetto al ricorso principale, richiamando il proprio orientamento (TAR Lombardia, Milano, sez. II, 4 giugno 2019 n. 1279; TAR Campania, Napoli, sez. III, 14 febbraio 2022, n. 966). Venuto meno l’interesse alla decisione del ricorso principale, cade anche quello dell’incidentale, privo di autonoma attitudine a produrre effetti.

Sul piano delle spese, il Collegio applica il principio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell’Amministrazione resistente. La pronuncia si sarebbe infatti conclusa in senso favorevole al privato se non fosse intervenuto il fatto extraprocessuale che ha reso improcedibile la domanda. La liquidazione è operata in misura forfettaria, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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