Modifica delle strutture aziendali sanitarie: giurisdizione del giudice ordinario (TAR Molise n. 38 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’atto aziendale con cui il direttore generale di un’azienda sanitaria locale, ai sensi dell’art. 3, comma 1-bis, d.lgs. n. 502/1992, individua e modifica le strutture operative, costituisce atto di macro-organizzazione disciplinato dal diritto privato, in coerenza con il carattere imprenditoriale dell’ente. Ne consegue che le controversie relative a tali atti organizzativi, ivi inclusa la rinomina e il trasferimento di una struttura semplice dipartimentale tra dipartimenti, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, in deroga alla regola generale che riserva al giudice amministrativo il sindacato sugli atti di macro-organizzazione delle pubbliche amministrazioni.
Il Fatto
Un dirigente medico, titolare della struttura semplice dipartimentale (SSD) di coordinamento della medicina legale di un’azienda sanitaria regionale, impugnava la deliberazione del direttore generale e gli atti conseguenti con cui la struttura era stata rinominata in SSD medicina legale e trasferita dal dipartimento di staff al dipartimento unico regionale di prevenzione, con integrazione e modifica delle relative competenze.
Il ricorrente lamentava la sottrazione alla struttura diretta di parte delle competenze ascritte, deducendo violazione dell’atto aziendale e dei principi in materia di organizzazione, oltre a difetto di istruttoria, illogicità e sviamento di potere. L’azienda sanitaria eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. Il Collegio ha fondato la decisione sull’art. 3, comma 1-bis, della legge n. 502/1992, il quale dispone che l’organizzazione e il funzionamento delle aziende sanitarie locali sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali, e che l’atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica.
La norma, introducendo una disciplina speciale dell’attività organizzativa delle aziende sanitarie, ha sottratto la materia alla regola processuale generale che riserva al giudice amministrativo le controversie afferenti gli atti di macro-organizzazione del pubblico impiego. In coerenza con il carattere imprenditoriale dell’ente, strumentale al raggiungimento del fine pubblico, l’individuazione delle strutture operative rientra nell’ambito privatistico.
Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento del Consiglio di Stato e della giurisprudenza amministrativa, nonché il principio espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 25048/2016 e confermato dall’ordinanza n. 15304/2014, secondo cui la decisione del direttore generale di adottare modifiche alla struttura organizzativa dell’azienda è atto di macro-organizzazione disciplinato dal diritto privato, con conseguente devoluzione dell’impugnazione al giudice ordinario.
Il Tribunale ha precisato che tale indirizzo è stato espresso proprio con riguardo a ricorsi che contestavano innovazioni organizzative di unità operative ospedaliere o l’articolazione di strutture di un’azienda sanitaria. Ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso, salva la facoltà di riproposizione della domanda dinanzi al giudice ordinario mediante traslatio iudicii entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali ex art. 11 c.p.a.
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Nota della Redazione
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