Ottemperanza alla sentenza sulla Carta del docente: il giudice amministrativo ordina il pagamento di interessi e rivalutazione (TAR Sardegna n. 415 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato, la cessazione della materia del contendere sull’obbligazione principale non determina l’esaurimento della controversia quando permanga una statuizione accessoria non ancora eseguita. Il giudice dell’ottemperanza, accertata l’avvenuta erogazione della sorte capitale, ordina all’Amministrazione il pagamento della maggior somma tra interessi e rivalutazione sulle somme tardivamente corrisposte, in applicazione dell’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito in legge n. 30 del 1997. Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo decorre anche quando il pagamento parziale sia stato eseguito dall’Amministrazione soccombente. La nomina del commissario ad acta, per il caso di persistente inottemperanza, costituisce misura necessaria e contestuale all’ordine di esecuzione, con facoltà di ricorso al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei capitoli di bilancio.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Sassari – Sezione Lavoro, con sentenza pubblicata nel giugno 2025 e passata in giudicato, il riconoscimento del diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2020/2021, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione dell’importo complessivo di euro 1.500,00, oltre interessi legali e maggior somma tra rivalutazione e interessi.
A seguito della notifica della sentenza, l’Amministrazione aveva provveduto all’accredito della sola sorte capitale, senza corrispondere la maggior somma tra interessi e rivalutazione. Il ricorrente aveva quindi proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli articoli 112 e seguenti cod. proc. amm., deducendo l’inadempimento parziale dell’Amministrazione e chiedendo la condanna al pagamento della somma residua, la nomina del commissario ad acta e la rifusione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha preliminarmente rilevato che l’obbligo di esecuzione della sentenza non poteva considerarsi integralmente assolto per effetto del solo pagamento della sorte capitale, atteso che la pronuncia conteneva anche una statuizione accessoria relativa alla maggior somma tra interessi e rivalutazione. Sotto questo profilo, la cessazione della materia del contendere è stata dichiarata solo con riferimento alla somma capitale, permanendo l’interesse del ricorrente all’ottenimento delle somme accessorie.
Quanto al termine dilatorio, il Collegio ha accertato che la sentenza era stata notificata all’Amministrazione in data 17 giugno 2025 ed era passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla Cancelleria. Essendo decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito in legge n. 30 del 1997, l’Amministrazione risultava inadempiente rispetto alla statuizione accessoria, con conseguente fondatezza del ricorso.
Il Collegio ha quindi ordinato al Ministero di provvedere al pagamento della maggior somma tra rivalutazione e interessi nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, nominando sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, un commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega e con attribuzione del termine di trenta giorni dalla richiesta della parte interessata. In caso di incapienza dei fondi nei capitoli di bilancio destinati ai pagamenti, è stata consentita la possibilità di ricorrere al pagamento in conto sospeso, ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996.
Le spese di lite sono state compensate, tenuto conto della sollecita erogazione della somma capitale e dell’inserimento della controversia in un diffuso contenzioso, ma è stato posto a carico del Ministero l’obbligo di rimborsare alla parte ricorrente il contributo unificato, ove versato.
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Nota della Redazione
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