Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, spese compensate (TAR Lazio n. 6136 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla definizione nel merito del ricorso, resa all’udienza di discussione, determina la improcedibilità del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse. In presenza di tale dichiarazione, il giudice amministrativo non è chiamato a pronunciarsi sulla fondatezza delle censure dedotte, ma deve limitarsi a rilevare il venir meno dell’interesse alla decisione. La peculiarità e le circostanze della controversia possono giustificare la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, aveva impugnato una pluralità di atti, tra cui il decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, il decreto del 6 ottobre 2022 recante le linee guida per il ripiano, l’accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019 e il decreto della Regione Marche n. 52 del 14 dicembre 2022 con cui era stato approvato l’elenco delle aziende soggette al ripiano. La società contestava la legittimità degli atti impositivi, chiedendone l’annullamento.
Si erano costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, tra cui il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, oltre all’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, depositando memorie difensive. La causa era stata trattenuta in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 27 marzo 2026.
La Motivazione del TAR
All’udienza di discussione del 27 marzo 2026, svolta in modalità telematica ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm., la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione nel merito del ricorso. Il Collegio ha preso atto di tale dichiarazione, rilevando che non restava che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Il TAR ha evidenziato che la dichiarazione resa dalla ricorrente comporta il venir meno dell’interesse alla decisione, rendendo improcedibile il giudizio senza necessità di esaminare il merito delle censure proposte avverso gli atti di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici. La pronuncia si fonda esclusivamente sul rilievo processuale della sopravvenuta carenza di interesse, senza alcuna valutazione sulla legittimità degli atti impugnati.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha ritenuto che la peculiarità e le circostanze della controversia giustificassero la compensazione integrale tra le parti, non ricorrendo i presupposti per una condanna al pagamento delle spese a carico della parte soccombente in senso processuale.
Nota della Redazione
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