La scadenza del permesso di soggiorno non osta alla conversione del titolo stagionale (TAR Lombardia n. 2962 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il formale superamento del termine di validità del permesso di soggiorno per lavoro stagionale non costituisce elemento ostativo alla conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998. La norma richiede, infatti, l’avvenuto svolgimento di regolare attività lavorativa per almeno tre mesi e l’offerta di un contratto di lavoro subordinato, senza esigere la presentazione dell’istanza nel periodo di validità del titolo da convertire. Assume rilievo preponderante una valutazione prospettica dell’Amministrazione circa la congruità e la stabilità delle future fonti di sostentamento, mentre il dato formale della tempestività dell’istanza riveste carattere recessivo rispetto ai presupposti sostanziali.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, impugnava la revoca del nulla-osta alla conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato, disposta dalla Prefettura di Milano. Il provvedimento si fondava sul parere negativo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, che rilevava la presentazione dell’istanza in data successiva alla scadenza del permesso, in contrasto con l’art. 24, comma 8, d.lgs. n. 286/1998.
Il ricorrente deduceva, per converso, che il titolo, pur risultando valido fino al 30 settembre 2023, era stato materialmente rilasciato solo il 16 ottobre 2023, con conseguente impossibilità non imputabile di presentare tempestivamente la domanda di conversione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la doglianza. Dall’esame della documentazione versata in atti è emerso che il permesso di soggiorno, pur avendo validità dal 22 settembre 2022 al 30 settembre 2023, era stato effettivamente consegnato al ricorrente solo il 16 ottobre 2023, ossia dopo la scadenza. Ne è derivata, per il TAR, una impossibilità non imputabile di presentare l’istanza entro il termine di validità del titolo.
La pronuncia ha quindi richiamato il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5604/2023, secondo cui nessuna indicazione legislativa impone, ai fini della conversione, la presentazione di un titolo in corso di validità. La stessa art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998 richiede unicamente l’esito favorevole della procedura di attribuzione della quota di conversione e la sussistenza dei presupposti sostanziali, quali un contratto di lavoro idoneo e l’inequivoca volontà di integrazione dello straniero.
La giurisprudenza citata ha inoltre valorizzato la ratio legis, evidenziando che il termine di scadenza del permesso assume carattere ordinatorio ai fini della richiesta di conversione. Il dato formale della tempestività dell’istanza resta recessivo rispetto alla valutazione sostanziale che l’Amministrazione è chiamata a compiere in chiave prospettica.
Declinando tali principi al caso di specie, il Tribunale ha ritenuto illegittimo il provvedimento impugnato, in quanto l’intervenuta scadenza del titolo non poteva costituire elemento ostativo alla conversione. L’accoglimento del ricorso ha comportato l’annullamento del provvedimento e l’obbligo per la Prefettura di procedere al riesame dell’istanza, valutando la sussistenza dei requisiti sostanziali indicati. Le spese sono state compensate, fatta salva la rifusione del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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