Ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse nel giudizio assistenziale (TAR Piemonte n. 1499 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, per il tempo trascorso nelle more della decisione, l’eventuale accoglimento non arreca più alcuna utilità al ricorrente, assumendo rilievo assorbente il venir meno dell’interesse alla pronuncia. La declaratoria consegue alla rinuncia espressa dei procuratori della parte ricorrente, che rimette al giudice la valutazione sull’attualità dell’interesse. Essa va pronunciata ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con compensazione delle spese in ragione della definizione in rito.
Il Fatto
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento in riedizione adottato dalla Unità Multidisciplinare Valutazione Disabilità (UMVD) del Distretto competente dopo la pronuncia del TAR Piemonte n. 441/2023, e hanno chiesto l’accertamento del diritto al trattamento assistenziale corrispondente al livello di intensità assistenziale alta, oltre alla condanna del Comune e della ASL al suo riconoscimento ed erogazione.
Con memoria depositata in vista dell’udienza, i procuratori dei ricorrenti hanno rappresentato che i loro assistiti non hanno più interesse alla decisione, poiché il tempo trascorso rende privo di beneficio l’eventuale accoglimento, e hanno chiesto la declaratoria di improcedibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha preso atto della dichiarazione dei procuratori e ha valutato se essa giustifichi una definizione del giudizio in rito. Il punto dirimente non è la fondatezza delle doglianze, ma la persistenza di un interesse concreto e attuale alla pronuncia.
La richiesta dei difensori è espressa nel senso che l’eventuale accoglimento non comporterebbe più alcun beneficio per gli interessati. Il venir meno di questa utilità determina la sopravvenuta carenza di interesse, che incide sulla stessa possibilità di definire la lite nel merito.
Il Collegio ha qualificato la fattispecie ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., richiamando il precedente del Consiglio di Stato, sez. II, 31 luglio 2023, n. 7422, che ricostruisce i presupposti della declaratoria per sopravvenuto difetto di interesse.
Su tale base il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili. Le spese di giudizio sono state compensate in considerazione della definizione in rito, che non implica una soccombenza sostanziale.
La pronuncia si segnala per l’ulteriore profilo del trattamento dei dati: il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003, e agli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, ordinando l’oscuramento delle generalità delle parti interessate.
Nota della Redazione
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