Diniego di visto turistico: obbligo di preavviso di diniego e onere motivazionale (TAR Lazio n. 13630 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di rilascio del visto d’ingresso, ancorché di natura discrezionale, è soggetto all’obbligo di comunicazione del preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, ove non sia applicabile ratione temporis la novella di cui all’art. 4, comma 7-bis, d.lgs. n. 286/1998. La valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni relative alla finalità del viaggio e del connesso rischio migratorio non si risolve in una scelta vincolata, sicché non opera la sanatoria di cui all’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, legge n. 241/1990. Il diniego deve essere sorretto da una motivazione che dia conto dell’iter logico seguito e deve fondarsi su indici concreti, anche meramente indiziari ma convergenti, di non attendibilità, non essendo consentito ricorrere a mere ricostruzioni ipotetiche né alla motivazione postuma.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino iracheno dipendente del Ministero dei Peshmerga del Governo Regionale del Kurdistan, impugnava il diniego della domanda di visto d’ingresso per turismo, emesso dal Consolato Generale d’Italia ad Erbil. Il provvedimento era motivato con riferimento alla non attendibilità delle informazioni fornite per giustificare la finalità e le condizioni del soggiorno, nonostante il richiedente avesse allegato documentazione volta a comprovare il possesso dei requisiti, ivi inclusi l’attività lavorativa e l’invito di una cittadina italiana. Il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per l’omesso preavviso di diniego, nonché il difetto di motivazione e di istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il primo motivo, ritenendo fondata la censura relativa alla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il Collegio ha precisato che il procedimento, alla data di adozione del provvedimento, era soggetto all’obbligo di comunicazione del preavviso di diniego, non essendo applicabile ratione temporis la novella introdotta all’art. 4, comma 7-bis, d.lgs. n. 286/1998. Ha inoltre escluso l’operatività della sanatoria di cui all’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, legge n. 241/1990, in quanto la valutazione del rischio migratorio non si risolve in un’attività vincolata, implicando apprezzamenti di natura discrezionale.
Quanto al difetto motivazionale e al travisamento dei fatti, il Collegio ha rilevato che l’amministrazione, pur potendo legittimamente valutare l’attendibilità della finalità di viaggio, non aveva effettuato alcuno sforzo motivazionale per chiarire l’iter logico della decisione. A fronte di una documentazione formalmente idonea, il diniego non indicava gli elementi fattuali considerati né evidenziava indici concreti di inattendibilità. Il TAR ha valorizzato, inoltre, la mancata esecuzione del colloquio consolare, definito fondamentale dall’art. 4 del d.m. n. 850/2011 per chiarire le situazioni dubbie.
La Corte ha infine ribadito che il potere di valutare l’attendibilità delle dichiarazioni relative alla finalità del viaggio è soggetto al vaglio giurisdizionale di ragionevolezza e deve essere fondato su indici concreti, anche meramente indiziari purché convergenti, e non su una mera ricostruzione ipotetica della volontà del richiedente. Ha pertanto annullato il provvedimento, condannando il Ministero alla refusione delle spese di lite e rimettendo all’amministrazione le valutazioni in sede di riesercizio del potere.
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Nota della Redazione
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