Ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Piemonte n. 705 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando la parte ricorrente ne dichiari il venir meno e il lungo tempo trascorso rispetto all’atto impugnato ne confermi la definitiva inutilità del conseguimento del risultato. Ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., la sopravvenuta carenza di interesse determina la chiusura del processo in rito, con pronuncia di improcedibilità che assorbe l’esame del merito. La definizione in rito del giudizio, unitamente all’assenza di effettiva attività difensiva delle parti resistenti, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.

Il Fatto

Un alunno, per il tramite dell’esercente la responsabilità genitoriale, ha impugnato davanti al TAR Piemonte il provvedimento con cui il Liceo scientifico ha disposto la mancata ammissione alla classe successiva, unitamente al giudizio di non ammissione del Consiglio di classe, al verbale dello scrutinio finale, alle valutazioni periodiche dell’anno scolastico 2021/2022 e alla nota di riscontro sull’accesso agli atti.

Il ricorrente ha dedotto il pregiudizio formativo derivante dalla prolungata assenza del docente di informatica, l’omessa organizzazione di percorsi di recupero e la mancata informazione tempestiva alla famiglia. L’istanza cautelare è stata respinta per difetto di fumus boni iuris e il provvedimento non è stato impugnato. In data 13.03.2026 la parte ha depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la dichiarazione di parte del 13.03.2026, unitamente all’ampio lasso di tempo trascorso, dall’anno scolastico 2021/2022 a quello in corso del 2025/2026, induce a ritenere sopravvenuta la carenza di interesse in capo al ricorrente rispetto alla decisione nel merito della controversia.

La questione si inquadra nell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., che disciplina la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio non procede quindi all’esame dei motivi di ricorso, poiché il venir meno dell’interesse alla pronuncia preclude la stessa utilità della decisione giurisdizionale.

Il lungo tempo trascorso assume rilievo dirimente: il risultato pratico perseguito con l’impugnazione non è più conseguibile, essendo ormai superato il ciclo scolastico cui gli atti si riferivano. La circostanza conferma la definitività dell’improcedibilità e assorbe ogni valutazione sul merito delle censure.

Quanto alle spese, la chiusura in rito del processo e l’assenza di attività difensiva delle parti resistenti, le quali si sono limitate a versare in atti la documentazione inerente alla causa senza prendere posizione alcuna su essa se non in termini meramente formali, consentono al Collegio di compensare integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio.

Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, con integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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