Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nel giudizio tariffario rifiuti (TAR Lombardia n. 287 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse presuppone il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del gravame, tale da rendere inutile la sentenza, per avere fatto venir meno l’utilità della pronuncia del giudice per il ricorrente. La sopravvenuta cessazione del periodo regolatorio e l’intervenuto soddisfacimento della pretesa annullatoria in altri giudizi integrano la carenza di interesse. La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla coltivazione del ricorso costituisce manifestazione idonea a fondare la pronuncia in rito ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. L’esito meramente processuale giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava davanti al TAR Lombardia la Deliberazione ARERA n. 363 del 3 agosto 2021, con cui è stato definito il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), nonché la Delibera del Consiglio Regionale della Liguria n. 11 del 19 luglio 2022, di approvazione dell’aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche 2021-2026, nella parte in cui individua gli impianti “minimi”, e, con motivi aggiunti, la Deliberazione ARERA n. 389 del 3 agosto 2023, recante l’aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario.
Si costituivano in giudizio l’Autorità intimata, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, la Regione Liguria e le controinteressate. In prossimità del merito la ricorrente chiedeva di dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese. L’Autorità aderiva; le altre parti nulla deducevano.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la regola consolidata secondo cui la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse postula una situazione di fatto o di diritto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, idonea a rendere inutile la sentenza perché ha fatto venir meno l’utilità della pronuncia per il ricorrente. A sostegno richiama Cons. Stato, sez. IV, n. 5402 del 2009 e Cons. Stato, sez. IV, n. 5355 del 2007.
Il TAR valorizza la memoria difensiva con cui la ricorrente ha rappresentato che il medesimo tribunale aveva già accolto ricorsi analoghi relativi all’annullamento della Deliberazione ARERA n. 363 del 2021, che tali sentenze erano state confermate dal Consiglio di Stato e che il periodo regolatorio era ormai cessato. L’ampio tempo trascorso e gli ulteriori sviluppi hanno determinato il venir meno dell’interesse alla coltivazione del ricorso.
La inequivoca volontà della parte ricorrente di non ritenere più utile la pronuncia sulla propria domanda annullatoria integra, per il Collegio, i presupposti della declaratoria in rito di sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile.
L’esito meramente processuale della complessiva controversia giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite. Il Collegio ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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