Estinzione dell’obbligazione di payback e improcedibilità per difetto sopravvenuto di interesse (TAR Lazio n. 12746 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il versamento integrale, da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici, della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, effettuato ai sensi dell’art. 7, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2025, n. 119, determina l’estinzione dell’obbligazione gravante sulle aziende medesime, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. Ne consegue la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., laddove la parte ricorrente dichiari, in ossequio al principio dispositivo, di non avere più interesse alla definizione nel merito del giudizio.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato una serie di atti, adottati a livello ministeriale e regionale in attuazione dell’art. 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e dell’art. 18 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, con i quali è stato accertato il superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici per le annualità 2015-2018 e sono stati determinati e ripartiti a carico delle aziende fornitrici i relativi oneri di ripiano (c.d. payback).
In particolare, la società ha contestato i provvedimenti di quantificazione della quota di ripiano a livello regionale, compreso il decreto dell’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana che l’ha inserita nell’elenco delle imprese tenute al ripiano per un importo determinato. La società ha dichiarato di aver provveduto al versamento degli oneri di ripiano in favore delle Regioni, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2025, n. 95.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto che la società ricorrente ha dichiarato di aver provveduto al versamento, in favore delle Regioni, degli oneri di ripiano per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 95/2025.
La norma citata prevede che l’integrale versamento della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali determina l’estinzione dell’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni di riferimento, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa.
Il difensore della società ricorrente ha dichiarato in udienza il sopravvenuto difetto di interesse alla definizione nel merito del giudizio, in ragione delle sopravvenienze normative indicate. Il Collegio, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, ha preso atto di tale dichiarazione.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con compensazione integrale delle spese di giudizio tra tutte le parti, avuto riguardo alla peculiarità delle sopravvenienze e alla definizione in rito della controversia.
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Nota della Redazione
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