Autotutela e revoca del provvedimento demolitorio per nuova valutazione dell’interesse (TAR Lombardia n. 1134 del 06.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’amministrazione, all’esito di una nuova istruttoria avviata in contraddittorio con il destinatario, sostituisce la misura demolitoria originaria con altra idonea a soddisfare il medesimo interesse pubblico integra revoca ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990, e non annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies. Rileva, a tal fine, la qualificazione giuridica dell’atto operata dal giudice, prevalendo il contenuto sostanziale sul nomen utilizzato dall’amministrazione. La revoca presuppone sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero una nuova valutazione dell’interesse originario, non l’illegittimità del provvedimento precedente. La scelta tecnica compiuta dall’amministrazione in ordine alla soluzione più idonea a garantire la sicurezza della circolazione costituisce espressione di discrezionalità tecnica e non è sindacabile nel merito, salvo il limite della manifesta illogicità.

Il Fatto

La società proprietaria di un immobile posto in un Comune lombardo lo conduceva in locazione ad altra società; l’edificio sorge nelle immediate vicinanze di un fabbricato di proprietà di una terza società. Il dante causa di quest’ultima aveva ottenuto nel 1966 la licenza edilizia per la costruzione, con obbligo di arretrare di tre metri dalla mezzeria della strada. Tale prescrizione non era stata rispettata né dall’originario proprietario né dagli aventi causa.

Con ordinanza n. 18 del 2020 il Comune ingiungeva l’arretramento dell’intera recinzione. Il provvedimento non era impugnato, ma si avviava una interlocuzione tra la società destinataria e l’amministrazione. All’esito di sopralluoghi e relazioni tecniche, il Comune con ordinanza n. 3 del 26.1.2023 annullava la precedente ordinanza e ingiungeva l’arretramento del solo spigolo della recinzione. Le società vicine, ritenendo necessario l’arretramento integrale, impugnavano il nuovo provvedimento dinanzi al TAR, che respingeva l’istanza cautelare. La società destinataria dava poi esecuzione all’ordinanza.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale esamina congiuntamente i tre motivi, respingendoli tutti. Sul primo, le ricorrenti deducevano la violazione della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, sostenendo che l’inosservanza della prima ordinanza avrebbe prodotto l’acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale. Il Collegio rileva invece che il Comune non è rimasto inerte: dopo la notificazione ha avviato in contraddittorio una nuova istruttoria, confluita nel provvedimento impugnato, che mantiene natura demolitoria pur con oggetto parzialmente diverso.

Il punto centrale è la qualificazione dell’atto. Il Tribunale, quale soggetto deputato alla corretta qualificazione giuridica, ritiene che l’improprio termine “annullamento” usato dal Comune non vincoli il giudice. Poiché l’amministrazione non ha mai affermato l’illegittimità del provvedimento del 2020, ma solo la possibilità di perseguire il pubblico interesse con un intervento diverso, si configura l’ipotesi dell’art. 21-quinquies, primo comma, della legge n. 241 del 1990, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o per nuova valutazione dell’interesse originario. Esclusa è invece l’ipotesi dell’annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies.

Il terzo motivo investe la dedotta violazione del DM 5.11.2001 in materia di sicurezza stradale e il difetto di motivazione, lamentandosi che la larghezza di sei metri non corrisponderebbe alla misura minima di sette metri prevista al punto 3.4.2. Il Collegio osserva che il provvedimento richiama non solo la distanza, ma la più generale esigenza di sicurezza della circolazione, pregiudicata dallo spigolo. La classificazione della strada come tipo “F” operata dalla Polizia Locale è manifestazione di discrezionalità tecnica non censurabile. Nelle more del giudizio la società ha eseguito l’ordinanza e, per effetto della demolizione, la larghezza in curva risulta ben superiore a sette metri.

Il ricorso è quindi integralmente respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità delle questioni e dell’andamento della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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