Cessata materia del contendere e prove non contestate nell’ottemperanza (TAR Sicilia n. 1581 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite, ai sensi dell’art. 64, secondo comma, cod. proc. amm. La conoscenza dell’atto satisfattivo garantita alla parte ricorrente dal deposito documentale della difesa erariale integra prova processuale dell’avvenuta soddisfazione dell’interesse sostanziale. Ne consegue la dichiarazione di cessata materia del contendere per estinzione del giudizio. La mancata richiesta di refusione delle spese da entrambe le parti esonera il Collegio da ulteriori incombenti istruttori sulla data di sopravvenuta conoscenza dell’atto satisfattivo.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale Ordinario di Ragusa – Sezione Lavoro, notificata nel dicembre 2024, era stato riconosciuto il diritto della ricorrente all’assegnazione della carta elettronica di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per quattro anni scolastici, con condanna dell’Amministrazione all’accredito dell’importo complessivo, oltre rivalutazione monetaria. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/2006, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato.
L’Amministrazione si è costituita con memoria di mera forma, depositando documentazione attestante l’avvenuta corresponsione degli importi e la comunicazione via PEC al difensore della ricorrente. Il giudizio è stato trattenuto in decisione all’esito della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che agli atti non vi è prova del perfezionamento della comunicazione all’indirizzo PEC del difensore della ricorrente dell’atto da cui risulterebbe l’avvenuta corresponsione degli importi, né certezza sulla data in cui essa sarebbe avvenuta. Tuttavia, la conoscenza di quell’atto è stata garantita alla ricorrente dal deposito della documentazione da parte della difesa erariale, avvenuto nell’aprile 2026.
In assenza di contestazioni specifiche da parte della ricorrente – che avrebbe potuto depositare memoria o memoria di replica –, il Collegio ritiene processualmente provato il fatto dell’avvenuta soddisfazione dell’interesse sostanziale, in applicazione del meccanismo dell’art. 64, secondo comma, cod. proc. amm., secondo cui il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite.
Quanto al tempo dell’avvenuta soddisfazione, il Collegio osserva che sarebbero in astratto occorse ulteriori indagini per le statuizioni sulle spese di lite, onde comprendere se la conoscenza fosse anteriore o posteriore alla proposizione del ricorso. In concreto, però, il giudice è affrancato da tale obbligo: l’Amministrazione non ha mai chiesto la condanna alle spese di controparte per l’avvio del giudizio dopo la conoscenza dell’atto satisfattivo, e la ricorrente non ha mai chiesto la refusione delle spese dopo aver conosciuto l’esistenza di quell’atto, potenzialmente incompatibile con l’azione di ottemperanza e tale da pregiudicarla in punto di soccombenza virtuale.
Il Collegio, definitivamente statuendo, accerta pertanto l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite fra le parti processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.