Silenzio MASE su VIA obbligo di provvedere e rimborso diritti (TAR Calabria n. 252 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di parte è esperibile quando risulti un contegno inerte e antidoveroso, senza che rilevi il carattere discrezionale o meno del provvedimento richiesto. Nel procedimento di valutazione di impatto ambientale, la natura perentoria dei termini, sancita dall’art. 25, comma 7, d.lgs. n. 152/2006, opera ai limitati fini di cui agli artt. 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, legge n. 241/1990 e non determina la perdita del potere in capo all’Amministrazione. Residua pertanto l’obbligo di provvedere con atto espresso, che non viene meno neppure per la mancata espressione dei pareri richiesti, per la loro negatività o per l’introduzione di criteri legali di priorità nell’esame delle pratiche. All’accertamento dell’inerzia segue la condanna a concludere il procedimento e il diritto al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria versati.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato istanza, ai sensi degli artt. 23 e 27 d.lgs. n. 152/2006, per l’avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale nazionale nell’ambito della procedura per il rilascio del provvedimento unico ambientale, in relazione a un impianto eolico di dodici aerogeneratori da ubicarsi nel territorio calabrese, con le relative opere connesse.
Dopo solleciti e successive integrazioni documentali, il Ministero ha dichiarato la procedibilità dell’istanza e ha avviato la fase di consultazione pubblica, indìta poi la prima Conferenza di servizi. A fronte della persistente inerzia, la società ha dapprima diffidato le Amministrazioni e quindi proposto ricorso per l’accertamento dell’inadempimento e per la condanna all’adozione del provvedimento conclusivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla premessa che il rimedio contra silentium accerta la violazione dell’obbligo di provvedere su istanza del privato, in presenza di un contegno inerte e antidoveroso. La ricorrente ha correttamente individuato il fondamento dell’obbligo del MASE nell’art. 2 legge n. 241/1990 e nella disciplina ambientale, segnatamente nell’art. 25 d.lgs. n. 152/2006, che fissa i termini di conclusione e detta prescrizioni speciali per i progetti di cui all’art. 8, comma 2-bis.
Rientrando il progetto tra quelli del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima, trovano applicazione l’art. 25, comma 2-bis, che scandisce la sequenza di trenta e centotrenta giorni, e il rimborso previsto dall’art. 25, comma 2-ter. Il Collegio richiama inoltre l’art. 25, comma 1, ultimo periodo, secondo cui anche i pareri mancanti o negativi non impediscono la valutazione, e l’art. 25, comma 2-quater, che disciplina il potere sostitutivo in caso di inerzia.
La natura perentoria dei termini è affermata dall’art. 25, comma 7, ma il Collegio ne circoscrive l’effetto: la qualificazione opera solo per gli artt. 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, legge n. 241/1990 e non comporta di per sé la perdita del potere, residuando l’obbligo di provvedere. Considerazioni analoghe valgono, per il provvedimento unico ambientale, in forza dell’art. 27, comma 8.
Il Collegio aderisce all’orientamento di primo grado secondo cui il silenzio del MASE è illegittimo per inosservanza della scansione temporale, in coerenza con il favore per le fonti rinnovabili e con il Regolamento (UE) 2022/2577. Nel caso concreto, pur essendo decorso il termine di centotrenta più trenta giorni dalla pubblicazione, il procedimento non risulta concluso. L’introduzione di criteri legali di priorità non fa venir meno i termini procedimentali.
È pertanto dichiarata l’illegittimità del silenzio e riconosciuto l’obbligo di provvedere con atto espresso e motivato, senza vincolo di contenuto, entro centoventi giorni, esperiti gli eventuali rimedi per superare dissensi o ritardi delle altre amministrazioni. È riservata la nomina del commissario ad acta. Accolta anche la domanda di rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, diritto che discende dal solo dato obiettivo del ritardo.
Nota della Redazione
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