Il patteggiamento non preclude il diniego di rinnovo del porto d’armi, ma esige una valutazione autonoma (TAR Calabria n. 1617 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di applicazione della pena su richiesta, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 25, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 150 del 2022, non è automaticamente equiparata alla sentenza di condanna ai fini degli effetti extrapenali. Tuttavia, nell’ambito del giudizio prognostico sull’affidabilità richiesto dagli artt. 11, 43 e 138 del T.U.L.P.S., l’Amministrazione di pubblica sicurezza può legittimamente considerare i fatti penalmente rilevanti emersi dalla sentenza di patteggiamento, purché non attribuisca ad essa efficacia automaticamente ostativa e fondi la propria determinazione su una autonoma e adeguata valutazione del caso concreto. Detto giudizio ha natura preventiva e prognostica e può basarsi anche su fatti considerati nella loro dimensione storica, se dotati di un peso specifico tale da incidere sul requisito della buona condotta.
Il Fatto
Una guardia particolare giurata, già titolare di licenza di porto d’armi per difesa personale a tassa ridotta, impugnava il diniego di rinnovo dei titoli di polizia adottato dalla Prefettura. Il provvedimento si fondava su un rapporto informativo dal quale emergeva che l’istante era stato attinto da una sentenza di applicazione della pena su richiesta per il reato di corruzione di minore continuata, con concessione della sospensione condizionale. Il ricorrente deduceva la violazione delle norme richiamate dall’amministrazione, alla luce delle modifiche disposte dall’art. 25, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 150 del 2022 all’art. 445, comma 1-bis, c.p.p., nonché il difetto di motivazione con riferimento all’incidenza del provvedimento sulla propria attività lavorativa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette che il conferimento della qualifica di guardia particolare giurata e il rilascio della licenza di porto d’armi costituiscono autorizzazioni di polizia che presuppongono requisiti soggettivi particolarmente rigorosi. La giurisprudenza costante riconosce all’Amministrazione un potere ampiamente discrezionale, connotato da una valutazione preventiva e prognostica circa l’affidabilità del richiedente, sindacabile solo nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza.
Quanto all’incidenza della riforma Cartabia, il Tribunale osserva che la sentenza di patteggiamento non è più automaticamente equiparabile alla condanna per effetti extrapenali, come chiarito dal C.G.A., 10 giugno 2025, n. 478. Tuttavia, tale modifica non rende la vicenda estranea alle valutazioni demandate all’autorità di pubblica sicurezza, che può considerare tutti gli elementi conoscitivi ritualmente acquisiti, senza attribuire alla sentenza efficacia automaticamente ostativa.
Nel caso di specie, l’amministrazione ha fondato il diniego su un fatto di reato di particolare gravità, avente ad oggetto una persona minorenne e caratterizzato dalla continuità: elementi idonei a incidere sensibilmente sul requisito della buona condotta. La valutazione espressa, seppur sintetica, ha considerato anche le osservazioni difensive, ritenute inidonee a superare il giudizio negativo.
Il Collegio esclude infine che l’incidenza sulla capacità lavorativa possa condurre a diversa soluzione, atteso che permangono possibilità di svolgere attività di vigilanza che non richiedono il porto dell’arma. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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