Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse su concessioni demaniali (TAR Lazio n. 480 del 27.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In virtù del principio della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto su iniziativa del soggetto che si assume leso e il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha introdotto. Ove il ricorrente, prima della spedizione della causa in decisione, dichiari di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati, il giudice adito non può decidere nel merito. La dichiarazione univoca del difensore preclude infatti la decisione della controversia e impone la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La sussistenza di giusti motivi connessi all’esito del giudizio giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima a scopo turistico-ricreativo assegnata prima della trasposizione della direttiva servizi e oggetto di proroghe automatiche intervenute in data successiva, impugnava gli atti con cui il Comune aveva ridotto il termine finale della concessione al 31.12.2023 e poi al 31.12.2024, stabilito di procedere a gara per l’assegnazione e approvato il relativo avviso esplorativo.
Il ricorso era affidato a quattro motivi: inapplicabilità della disciplina unionale e interna sull’obbligo di gara al titolo rilasciato anteriormente alla direttiva; impossibilità di indire la gara in assenza di previa regolamentazione degli indennizzi spettanti ai concessionari uscenti; necessità di riconsiderare l’obbligo di gara alla luce degli sviluppi normativi successivi alle sentenze dell’Adunanza Plenaria nn. 17 e 18/2021; contraddittorietà della decisione di indizione della gara rispetto all’affermazione, contenuta nell’atto gravato, circa la non scarsità dell’arenile comunale. Il Comune eccepiva inammissibilità e improcedibilità del gravame e ne deduceva l’infondatezza. All’udienza il difensore del ricorrente, in relazione all’eccezione di improcedibilità, manifestava il venir meno dell’interesse alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal principio della domanda: il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato e il giudice non ha alcuna possibilità di deciderlo nel merito ove il ricorrente, prima della spedizione della causa in decisione, abbia dichiarato di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento. Sul punto la sentenza richiama Cons. Stato, Sez. V, n. 4913 del 2012 e Sez. IV, n. 3848 del 2016.
Il thema decidendum, pertanto, non investe nel merito la disciplina delle concessioni demaniali né l’obbligo di gara, ma si esaurisce sul piano processuale. La dichiarazione del difensore è qualificata come univoca e idonea a precludere la decisione di merito.
Da qui la declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., sorretta dal richiamo a Cons. Stato, Sez. III, n. 3061 del 2018, Sez. V, n. 4290 del 2018, Sez. IV, n. 4310 del 2018 e TAR Lazio, Roma, Sez. II, n. 4514 del 2016.
Quanto alle spese, il Collegio ravvisa giusti motivi, connessi all’esito della controversia, per disporne l’integrale compensazione. Il dispositivo ordina inoltre che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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