Revisione patente: non configurabile il periculum durante la sospensione prefettizia (TAR Molise n. 36 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza cautelare ex art. 55 cod. proc. amm. volta a ottenere la sospensione del provvedimento di revisione della patente di guida deve ritenersi priva del requisito del periculum in mora quando la patente sia già sospesa in forza di un provvedimento prefettizio. In tale situazione, l’eventuale pregiudizio derivante dall’impugnato provvedimento non assume carattere irreparabile e attuale, difettando i presupposti per l’adozione di una misura cautelare. Nel bilanciamento tra gli interessi contrapposti, l’interesse pubblicistico alla tutela della sicurezza della circolazione stradale, a cui è preordinata la disciplina della revisione della patente di cui all’art. 128 C.d.S., deve ritenersi allo stato prevalente.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il decreto di revisione della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità tecnica, adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 22 gennaio 2026 e notificato il giorno successivo, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. Il provvedimento ministeriale era stato emesso in conseguenza di un precedente provvedimento prefettizio di sospensione della patente, adottato l’11 dicembre 2025. L’istanza cautelare era volta a paralizzare gli effetti della revisione, sostenendo la sussistenza delle condizioni per il fumus boni iuris e del pregiudizio grave e irreparabile.
La Motivazione della Corte
Il TAR Molise ha incentrato la propria valutazione sul requisito del periculum in mora, ritenendo che la domanda cautelare non potesse essere accolta. Il Collegio ha osservato che la patente del ricorrente era già sospesa a seguito del provvedimento prefettizio, con la conseguenza che l’invocato pregiudizio non poteva considerarsi sussistente, nemmeno in nuce.
La circostanza che il provvedimento impugnato fosse volto alla revisione della patente mediante nuovo esame di idoneità tecnica non è stata ritenuta di per sé idonea a integrare un danno grave e irreparabile. L’interessato non aveva dedotto uno specifico pregiudizio che scaturisse direttamente dall’adozione del decreto di revisione, ma aveva ancorato la propria doglianza a una situazione di fatto già caratterizzata dalla sospensione del titolo di guida.
Il bilanciamento tra gli interessi contrapposti ha quindi condotto il Tribunale a ritenere prevalente l’interesse pubblicistico alla sicurezza della circolazione stradale. Tale interesse è alla base della disciplina della revisione della patente di guida, istituto finalizzato a verificare la persistenza dei requisiti di idoneità tecnica del conducente. L’ordinanza cautelare è stata pertanto respinta, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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