Sopravvenuto difetto di interesse e improcedibilità del ricorso nel processo amministrativo (TAR Lazio n. 484 del 27.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In virtù del principio della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto a iniziativa del soggetto che si ritiene leso, e il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha promosso. Ove il ricorrente dichiari, prima della spedizione della causa in decisione, di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento, il giudice non può decidere nel merito e deve dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La declaratoria non investe la fondatezza dei motivi e lascia integri gli effetti degli atti impugnati.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima a scopo turistico-ricreativo assegnata prima della Direttiva Servizi e oggetto di proroghe automatiche successive, ha impugnato gli atti con cui il Comune di Latina aveva ridotto il termine finale della concessione, dapprima al 31.12.2023 e poi al 31.12.2024, aveva stabilito di procedere a procedura di gara per l’assegnazione e aveva approvato il relativo avviso esplorativo.
Il ricorso era affidato a quattro motivi: inapplicabilità della disciplina unionale e interna sull’obbligo di gara al titolo rilasciato anteriormente alla trasposizione della direttiva; impossibilità di indire la gara in assenza di una previa regolamentazione degli indennizzi per i concessionari uscenti; necessità di riconsiderare l’obbligo di gara alla luce degli sviluppi normativi successivi alle sentenze gemelle dell’Adunanza Plenaria nn. 17 e 18/2021; contraddittorietà della decisione rispetto all’affermazione, contenuta nell’atto gravato, circa la non scarsità dell’arenile comunale. Il Comune si è costituito eccependo inammissibilità e improcedibilità e deducendo l’infondatezza nel merito.
La Motivazione della Corte
All’udienza pubblica il difensore della ricorrente, sollecitato dall’eccezione di improcedibilità dell’avvocatura comunale, ha manifestato il venir meno dell’interesse alla decisione. Il Collegio ha quindi esaminato in via prioritaria la sorte del gravame, atteso che la dichiarazione proveniva dalla parte che aveva attivato il giudizio.
Il Tribunale richiama il principio della domanda: il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha promosso e il giudice adito non ha alcuna possibilità di deciderlo nel merito quando il ricorrente, prima della spedizione della causa in decisione, dichiari di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento. A sostegno richiama Cons. Stato, Sez. V, 17 settembre 2012, n. 4913 e Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848.
Ne segue che, dinanzi a una dichiarazione univoca del difensore, la quale preclude la decisione nel merito della controversia, il Collegio non può che dichiarare il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., richiamando in tal senso Cons. Stato, sez. III, 22 maggio 2018, n. 3061, sez. V, 13 luglio 2018, n. 4290, sez. IV, 16 luglio 2018, n. 4310 e TAR Lazio, Roma, sez. II, 18 aprile 2016, n. 4514.
Il Tribunale non scende quindi all’esame dei quattro motivi e non verifica la fondatezza delle censure sulla gara e sugli indennizzi. Dispone l’integrale compensazione delle spese di lite in ragione dell’esito della controversia e ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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